Non è condivisibile l’orientamento secondo cui è possibile convertire il giudizio promosso con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. in rito ordinario, in virtù del principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e, in particolare, del principio di strumentalità e di effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni sostanziali che devono essere volte a favorire decisioni sul merito anziché in rito. Tale interpretazione è contraddetta dal tenore testuale del disposto di cui all’art. 702 bis c.p.c. nel quale è prevista l’inammissibilità del ricorso ogni qualvolta la domanda non rientri tra quelle indicate dalla medesima disposizione. Non è possibile ravvisare nemmeno una lesione dei principi costituzionali sopra richiamati attesa la ragionevolezza della disciplina che esclude, in toto e senza possibilità di convertire il rito, l’applicabilità del giudizio sommario di cognizione per le cause devolute al tribunale in composizione collegiale attesa la struttura complessa del procedimento devoluto al collegio.
Al pari della mancata tempestiva instaurazione del procedimento di merito ex art. 669 novies c.p.c., anche l’estinzione del giudizio di merito comporta ipso iure la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari emessi ante causam e sul punto è opinione condivisa che nell’ambito della previsione sull’immediata inefficacia automatica del provvedimento cautelare a seguito di estinzione del giudizio di merito debbano essere ricompresi anche i provvedimenti che definiscono il processo decidendo su questioni processuali impedienti, (altro…)