L’assuntore non è successore universale del fallimento con cui concorda, ma particolare: subentrando in tutti e solo i diritti (di proprietà, di obbligazione e di azione) oggetto del patto concordatario autorizzato. Deve pertanto escludersi la legittimazione dell'assuntore a promuovere un'azione di responsabilità extracontrattuale che non sia stata espressamente oggetto di accordo.
Ai sensi dell'art. 124 l. fall. per "azioni di pertinenza della massa" devono intendersi quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori; non sono tali, invece, quelle proponibili dal curatore (altro…)