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Sentenze con tag: concorrenza parassitaria diacronica

Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2024
Imitazione servile e concorrenza parassitaria
La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso...

La mancata indicazione nel ricorso cautelare delle conclusioni di merito comporta l’inammissibilità dello stesso, sempre che dal tenore dello stesso non sia possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito. In altre parole, il ricorso contenente una domanda cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, deve consentirne l’individuazione in modo certo. Non può infatti ritenersi precluso al giudicante l’accertamento - sulla base del tenore complessivo degli atti - del contenuto delle domande che il ricorrente intende proporre nel giudizio di merito. Con specifico riferimento al ricorso di urgenza, va del resto rilevato come il carattere atipico della misura, potenzialmente idonea a soddisfare l’interesse dell’istante negli stessi termini del successivo giudizio di merito (sia pure con effetti provvisori e senza attitudine al giudicato), implichi che il contenuto di quest’ultimo possa anche evincersi dalle stesse ragioni in fatto ed in diritto poste a base della richiesta cautelare, nel caso in cui il ricorrente abbia richiesto, con essa, di anticipare gli stessi effetti conseguibili con l’analoga azione proponibile in sede di cognizione.

L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1 non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Il divieto dell’imitazione servile è infatti inserito in un contesto, quello dell’art. 2598 c.c., n. 1, che tratta della concorrenza confusoria e nel quale, quindi, è tutelato soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, facendo sì che il consumatore possa equivocare sulla fonte di produzione.

Poiché l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe – in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.

La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, bensì di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, che riguardando comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 delle medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

L’imitazione, dunque, può considerarsi illecita solo se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l’imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

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24/02/2026
Data sentenza: 12/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorena Casiraghi
Registro : RG – 35423 –  2024
Tribunale di Genova, 11 Marzo 2026, n. 3184/2023
Concorrenza sleale per storno di dipendenti e parassitaria: elementi integranti le fattispecie e loro imputabilità alla holding
La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la...

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest'ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l'accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d'ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

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17/01/2026
Data sentenza: 11/03/2026
Numero: 3184/2023
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro : RG – 3045 –  2021
Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2026
Reclamo in tema di concorrenza sleale parassitaria
La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso...

La concorrenza parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell'imprenditore concorrente, attraverso l'imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo.

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l'imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, sicché quando l'originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l'imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

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22/09/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RI – 9924 –  2024
Tribunale di Milano, 21 Marzo 2018
La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica
Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non...

Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).

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01/03/2019
Data sentenza: 21/03/2018
Registro : RG – 41699 –  2015
Tribunale di Milano, 26 Novembre 2014
Evidenza
Concorrenza sleale parassitaria sincronica e diacronica
Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i...

Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, senza sostenerne i relativi oneri economici, (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 26/11/2014
Registro : RG – 53856 –  2014
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