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Sentenze con tag: concorso tra creditori

Tribunale di Ancona, 25 Maggio 2026, n. 1366/2025
Responsabilità dell’amministratore per violazione della par condicio creditorum: fondamento, presupposti e legittimazione attiva
In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai...

In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma anche alla società, in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Il danno che connota l’illecito è dunque danno alla par condicio creditorum, perciò alla massa dei creditori e non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi, essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.

Il curatore fallimentare è legittimato ad esperire, in sede civile, azione per il danno derivante dal pagamento preferenziale in quanto lesivo dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale che grava sugli amministratori. L’interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale. È onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura del credito soddisfatto, l’esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti insoddisfatti, dimostrare che la reale intenzione dell'amministratore era quella di favorire alcuni dei creditori a scapito degli altri, nonché determinare l'ammontare del danno cagionato. Poiché la dannosità dei pagamenti va rapportata alla lesione della par condicio creditorum (e non alla lesione del patrimonio sociale della fallita), nessun rilievo può assumere il fatto che le prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali abbiano apportato dei benefici alla società fallita. Né l'eventuale non revocabilità del pagamento vale a renderlo legittimo e non preferenziale.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore per pagamenti preferenziali si differenzia dall’azione revocatoria fallimentare: benché entrambe conducano ad un risultato pratico equivalente dal punto di vista della massa dei creditori (i.e. la restituzione al concorso dei creditori dei pagamenti preferenziali effettuati), esse differiscono sul piano della direzione soggettiva, dei presupposti e del fondamento logico, con la conseguenza che la non esperibilità dell’una non esclude l’esercizio dell’altra.

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05/02/2026
Data sentenza: 25/05/2026
Numero: 1366/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RG – 13 –  2023
Tribunale di Milano, 26 Giugno 2015
Improcedibilità della domanda per il recupero del credito nei confronti di una società fallita
Secondo giurisprudenza assolutamente costante, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti...

Secondo giurisprudenza assolutamente costante, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 legge fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme (altro…)

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12/03/2016
Data sentenza: 26/06/2015
Registro : RI – 60147 –  2011
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