Nei negozi aventi ad oggetto la cessione di titoli, l’oscillazione attiene ed inerisce proprio all’oggetto del contratto, con la conseguenza che il rischio di variazione del valore sottostante non investe il sinallagma negoziale, ma ne è la pietra miliare sulla base della consapevole accettazione del medesimo ad opera delle parti. Le oscillazioni del valore delle prestazioni determinante dall’andamento dei mercati rientrano senz’altro nella normale alea contrattuale. La struttura del contratto di put option, a prescindere dalla qualificazione del negozio quale aleatorio (con conseguente inapplicabilità, ex art. 1469 c.c., dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità) ovvero commutativo (cui solo può essere riferita la disciplina ex art. 1467 c.c.), consiste nella dipendenza (o derivazione) del contenuto della prestazione di una delle parti dalla variazione di dati economici (il c.d. sottostante), sicché la variabilità dell’andamento del titolo appare di per sé inerente all’oggetto del contratto, in ogni caso, dunque, non legittimando la risoluzione per eccessiva onerosità alla stregua della disciplina di cui al secondo comma dell’art. 1467 c.c. Tale principio è certamente applicabile anche alle partecipazioni sociali di società non quotate tenuto conto che la variabilità del loro valore economico nel tempo costituisce caratteristica specifica di detta tipologia di bene, risentendo dell’attività gestionale della società e delle mutevoli condizioni di mercato. Se dunque, in linea generale, la redditività della società sulle cui quote verte la cessione risulta di per sé irrilevante ai fini della caducazione degli effetti del contratto, può affermarsi che va esclusa la risolubilità del negozio per eccessiva onerosità, laddove non sia dimostrato che la lamentata onerosità discenda da eventi di per sé straordinari e non prevedibili, in quanto diversi dalle normali oscillazioni di valore delle partecipazioni azionarie, la cui variabilità rappresenta appunto elemento connesso alla causa del negozio.
Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l'autonomia contrattuale può derogare all'applicazione, in via generale, delle norme relative all’indebito giusta il combinato disposto degli articoli 1353 e 1360 c.c. [nel caso di specie, il Tribunale ha reputato legittima la previsione, per tale ipotesi, della restituzione del doppio degli importi convenuti a titolo di caparra].
Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.
Nei “versamenti in conto futuro aumento di capitale” l’acquisizione patrimoniale da parte della società è risolutivamente condizionata alla mancata deliberazione e/o esecuzione di un aumento nominale del capitale sociale.
Se non è espressamente stabilito un termine entro cui l’aumento di capitale deve aver luogo, le somme versate dal socio restano nella piena disponibilità della società, essendo il riferimento al futuro aumento di capitale funzionale soltanto a ribadire la possibilità che la società imputi in tal senso la relativa riserva, fermo il diritto del socio di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale la società è tenuta a convocare l’assemblea per deliberare in ordine all’ipotizzato aumento nominale del capitale, in applicazione analogica dell’art. 1183 c.c.
Qualora l’aumento non venga deliberato dall’assemblea entro la scadenza del termine espressamente pattuito dalle parti o di quello stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c., il socio ha diritto alla restituzione della somma versata: non perché si è trattato di un mutuo, ma per essere successivamente venuta meno la giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quindi secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito, stante l’efficacia retroattiva dell’avveramento della condizione.
In assenza di una delibera di aumento di capitale, colui che ha eseguito il versamento non ha mai acquisito la qualità di socio e, pertanto, non gli è applicabile la disciplina sulla mancata esecuzione dei conferimenti prevista dall’art. 2466 c.c., la quale riguarda esclusivamente le partecipazioni già emesse a fronte dell’avvenuta sottoscrizione dell’atto costitutivo o di un successivo aumento di capitale.
La condizione risolutiva di un contratto di cessione di partecipazioni stipulato tra una società e un suo dipendente (o un dipendente di una sua controllata) che sia connessa alle dimissioni o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso di un c.d. “periodo di lock-up” e alla quale consegua il riscatto delle partecipazioni da parte del cedente a fronte dell'obbligo di corresponsione di un prezzo simbolico a favore del cessionario persegue un interesse alla “fidelizzazione” del dipendente meritevole di tutela.
E' pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.
Deve essere respinta la domanda diretta ad ottenere la inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità o, in subordine, la proroga del termine di avveramento di una condizione risolutiva apposta a un contratto di cessione di quote di S.r.l., condizione in forza della quale si prevedeva la risoluzione del contratto per l’ipotesi della mancata liberazione dei precedenti soci - odierni convenuti alienanti - dalle garanzie personali dagli stessi prestate a favore della stessa società [nel caso di specie, infatti, l’attore pretendeva semplicemente di ottenere l’acquisizione delle quote con riduzione del prezzo convenuto, intendendo quale “prezzo” gli oneri relativi alla realizzazione della condizione pattuita, ma non voleva proporre la domanda di risoluzione del contratto che avrebbe comportato la liberazione dell’attore da ogni onere e la restituzione delle quote compravendute].
Nell’ambito di un giudizio intentato dai cedenti quote di s.r.l. per l’accertamento dell’avveramento della condizione risolutiva dedotta nel contratto di cessione, il cessionario non può lamentare l’eccessiva onerosità della prestazione dedotta sub condicione e, per l’effetto, richiederne la “riduzione” o, alternativamente, la proroga in via equitativa del termine per l’esecuzione (altro…)
La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev'essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all'avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).
La cessione d’azienda presuppone la sussistenza di organizzazione dei beni ceduti, di modo che questi, una volta entrati nella disponibilità del cessionario, possano essere validamente utilizzati per l’esercizio di una impresa, in quanto funzionali, per la loro natura e per l’interazione fra di essi, a porre in essere una attività avente rilievo economico. (altro…)
La declaratoria di illegittimità costituzionale che provoca l'avveramento della condizione risolutiva espressa contenuta in un contratto preliminare comporta lo scioglimento del contratto e l'obbligo di restituzione della caparra confirmatoria in capo ai promittenti venditori, con debenza di interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo.