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Sentenze con tag: consenso tacito

Tribunale di Napoli, 7 Ottobre 2026
Marchio patronimico del gruppo familiare: difetto di periculum per conoscenza pregressa dell’uso
Nel procedimento cautelare per contraffazione del marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari della...

Nel procedimento cautelare per contraffazione del marchio storico patronimico di una pasticceria, usato per anni dalle imprese dei familiari della titolare con il suo consenso tacito, poi revocato con diffida, la pacifica conoscenza da parte della ricorrente dell’uso del segno contestato da epoca di molto precedente al ricorso esclude il requisito del periculum in mora, a prescindere dalla sopravvenuta revoca, espressa o tacita, del consenso all’uso. Il difetto di specifica contestazione delle circostanze documentate dai resistenti sulla tolleranza pregressa, come la partecipazione della titolare alle inaugurazioni dei punti vendita e la locazione alle società familiari dei locali con l’insegna storica, rende il fatto pacifico; lo stesso vale nei confronti del cessionario dell’azienda che abbia proseguito l’uso del segno già adottato da anni dal cedente.

La cessazione dell’uso del segno da parte dei resistenti nel corso del procedimento, con la rimozione delle insegne e del materiale promozionale e con il riconoscimento del diritto esclusivo del ricorrente, conferma l’assenza di qualsivoglia pericolo nel ritardo nel far valere i diritti in un eventuale giudizio ordinario e conduce al rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.

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20/09/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ilaria Grimaldi
Registro : RG – 42 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 20 Aprile 2022
Il consenso tacito nell’accordo transattivo
Per il negozio transattivo è richiesta la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata solo nel caso...

Per il negozio transattivo è richiesta la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata solo nel caso in cui la materia transatta riguardi uno dei rapporti considerati dall’art. 1350 n.12 c.c. In tutti gli altri casi la forma scritta è richiesta solo ad probationem e può anche non rivestire la forma completa del contratto, potendo quindi essere costituito da scritti separati, non contestuali e anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere. Nei casi in cui la transazione necessiti di forma scritta soltanto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso, anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti.

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05/06/2023
Data sentenza: 20/04/2022
Registro : RG – 3624 –  2019
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