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Sentenze con tag: contabilità irregolare

Tribunale di Cagliari, 15 Marzo 2026
Denuncia al tribunale e ispezione dell’amministratore della società
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in...

La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.

Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.

Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.

Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.

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27/01/2026
Data sentenza: 15/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Tania Scanu
Registro : RVG – 166 –  2023
Tribunale di Catania, 29 Gennaio 2024
Gravi irregolarità nella gestione ex art. 2409 c.c.
Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio...

Il mancato riscontro fisico del denaro in contante indicato in contabilità costituisce indice rivelatore di gravi atti di mala gestio compiuti dall’amministratore.

 

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27/05/2025
Data sentenza: 29/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RVG – 2775 –  2023
Tribunale di Torino, 8 Marzo 2024, n. 349/2024
Efficacia della contabilità
La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva...

La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni juris, stabilendo che occorre verificare in concreto che gli accadimenti oggetto di contestazione abbiano causato effettivamente un pregiudizio economico, non rilevando la relativa (mancata o scorretta) registrazione contabile].

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12/04/2025
Data sentenza: 08/03/2024
Numero: 349/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 21778 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Giugno 2024, n. 5933/2024
Amministratore di società di capitali: natura del rapporto e responsabilità per irregolare tenuta della contabilità
La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera,...

La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell’assemblea dei soci). Il rapporto tra la società e l’amministratore va, invece, ricondotto nell’ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003. Da tale inquadramento giuridico del rapporto negoziale deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto. In linea generale, nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso (artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c.). Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. Sovviene, in primo luogo, lo statuto della società, cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, aderisce. In secondo luogo viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, la quale: (i) laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura; (ii) ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, la stessa può deliberare l’attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l’ammontare ovvero ancora (iii) può non prevedere nulla al riguardo. In ultima istanza devono essere considerate le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l’attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare.
L’irregolare tenuta della contabilità non genera in sé un danno. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Può dunque condividersi l'affermazione secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sè (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, ma il fatto che l'amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l'onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dall'inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi.

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27/03/2025
Data sentenza: 11/06/2024
Numero: 5933/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 43315 –  2021
Tribunale di Milano, 16 Marzo 2018
Azione di responsabilità del fallimento contro l’amministratore di fatto di S.p.a. e mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale.
La  mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c....

La  mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell'attore. (altro…)

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01/09/2019
Data sentenza: 16/03/2018
Registro : RG – 67172 –  2016
Tribunale di Catania, 21 Dicembre 2016
L’errata contabilizzazione delle fatture da emettere rivela una condotta di mala gestio dell’amministratore
In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da...

In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da conseguire nell’esercizio successivo come risultato di prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati. Non è invece ammissibile che sia utilizzata per appostare somme (altro…)

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29/05/2018
Data sentenza: 21/12/2016
Registro : RG – 19320 –  2014
Tribunale di Milano, 9 Aprile 2015
Data sentenza: 09/04/2015
Registro : RG – 5197 –  2014
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