Il disposto dell'art. 2484 n. 3 c.c. prevede che la continua inattività dell'assemblea è causa di scioglimento della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2487 c.c. è previsto che gli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione (…). Pertanto, se, come previsto dall'art. 2487 comma 2 c.c., gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
Una volta accertato che, al termine della liquidazione dell’attivo patrimoniale, sono stati interamente soddisfatti sia i creditori privilegiati che quelli chirografari e, pertanto, si è stabilito che il residuo attivo disponibile, detratte le spese di chiusura e degli oneri fiscali, fosse riversato alla società fallita, è necessario procedere alla nomina giudiziale di un liquidatore affinché provveda alla ripartizione delle somme disponibili tra i soci, previo adempimento di eventuali residui oneri a carico della società rimasti inadempiuti all’esito della procedura fallimentare, attenendosi ai criteri fissati dalla normativa codicistica di cui agli artt. 2489 e ss. c.c.
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.
L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.
In base al disposto dell’articolo 2484, n. 3, c.c. lo scioglimento anticipato delle società a responsabilità limitata può avvenire qualora vi sia una “continua inattività” dell’assemblea o qualora sussista una “impossibilità di funzionamento” della stessa, ovvero quando un insanabile contrasto tra i soci renda l’organo assembleare incapace – in maniera stabile ed irreversibile – di assolvere le sue funzioni essenziali.
Nelle fattispecie in cui vi siano solo due soci paritetici, la sussistenza di un’insanabile conflittualità tra gli stessi, e il conseguente venire meno della fiducia reciproca, rende inevitabilmente impraticabili i meccanismi assembleari previsti dalla legge, con la conseguente impossibilità di un corretto, disteso e proficuo svolgimento dell’attività sociale. Appare del tutto irrilevante che tale impossibilità si configuri come una “continua inattività” dell’assemblea a causa della mancata partecipazione di un socio alle riunioni assembleari, posto che il dissidio tra i due soci paritetici, rendendo impossibile il raggiungimento delle maggioranze necessarie, provocherebbe comunque “un’impossibilità di funzionamento” dell’assemblea, integrando una causa tipica di scioglimento dell’ente.
La continuata inattività dell’assemblea - causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 3), c.c. - può dirsi integrata qualora l’assemblea, regolarmente e formalmente convocata da parte dei sindaci ai sensi dell’art. 2406 c.c., sia stata più volte disertata dai soci e dagli amministratori. (altro…)