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Sentenze con tag: contraffazione indiretta

Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2026
Misura della descrizione, contraffazione indiretta, estensione della nullità della rivendicazione invalida
La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero...

La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

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23/01/2026
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 11399 –  2024
Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2026
Brevetto: descrizione e contraffazione indiretta
Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di...

Ai fini del procedimento di descrizione, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza rispetto alla concessione di altre misure cautelari, dovendo essere apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto che richiede la descrizione dovrà fornire elementi sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ed altresì offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione.

La contraffazione indiretta, disciplinata dall’art. 66 c.p.i., ha il fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si connotato di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, data dall’impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Deve dunque considerarsi contraffazione indiretta di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione, purché il terzo sia consapevole - oltre che dell'idoneità - anche della destinazione di tali mezzi all'attuazione dell'invenzione.

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23/12/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 5178 –  2023
Tribunale di Milano, 11 Marzo 2026, n. 10604/2023
Valutazione di originalità del brevetto e accertamento della contraffazione indiretta
La corretta valutazione dell’attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in...

La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.

I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.

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16/08/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Numero: 10604/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 52550 –  2019
Tribunale di Torino, 27 Novembre 2018
Contraffazione indiretta di brevetto
Costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono queste due condizioni: ...

Costituisce contraffazione di brevetto produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato, quando ricorrono queste due condizioni:  le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano destinate univocamente a far parte di questo macchinario; queste componenti siano appunto quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza economica di quanto brevettato.

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02/12/2019
Data sentenza: 27/11/2018
Registro : RG – 7660 –  2016
Tribunale di Milano, 8 Aprile 2015
Evidenza
Nullità e contraffazione di brevetto: predivulgazione in regime di segretezza e su internet
Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell’art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato...

Integra un episodio di predivulgazione rilevante ai fini dell'art. 46 c.p.i. solamente quella divulgazione generalizzata ed aperta a qualsiasi interessato o al vasto pubblico; non costituisce per contro divulgazione la presentazione di (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 08/04/2015
Registro : RG – 28620 –  2013
Tribunale di Milano, 30 Giugno 2015
Evidenza
Contraffazione indiretta: contraffazione di brevetto e concorso del terzo produttore su commessa
In materia di contraffazione indiretta, presupposto necessario perché il terzo, produttore su commessa di prodotti semilavorati, concorra

In materia di contraffazione indiretta, presupposto necessario perché il terzo, produttore su commessa di prodotti semilavorati, concorra (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 30/06/2015
Registro : RG – 56567 –  2012
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