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Sentenze con tag: contratto di licenza

Tribunale di Bologna, 5 Marzo 2026
La gradazione degli effetti dell’inibitoria nel bilanciamento del periculum e del pregiudizio
In sede cautelare, al fine di pervenire ad un dispositivo di condanna (dare/facere/non facere), è possibile transitare, come passaggio necessario,...

In sede cautelare, al fine di pervenire ad un dispositivo di condanna (dare/facere/non facere), è possibile transitare, come passaggio necessario, per un accertamento incidentale, che in sede di merito, ove confermato, potrà poi assumere effetti di giudicato.

In presenza di una precisa clausola nel contratto di licenza, che consente alla parte di sciogliersi dal vincolo per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita, è efficace il recesso comunicato al verificarsi di tale mancato raggiungimento. Né possono determinare la novazione del contratto o una sua modifica i buoni rapporti tra le parti o le interlocuzioni tra esse avvenute per un possibile rinnovo, se la licenza prevedeva che le modifiche al contratto dovessero essere effettuate mediante atto scritto.

Nel giudizio cautelare relativo all’accertamento incidentale dello scioglimento di rapporti giuridici complessi derivanti da un contratto di durata, gli effetti dell’inibitoria devono essere graduati mediante un bilanciamento tra il periculum del ricorrente e il pregiudizio che potrebbe subire il resistente. Ne consegue che, per preservare l’operatività economica di quest’ultimo, soprattutto laddove abbia intrapreso rapporti contrattuali con terzi sulla base del contratto di licenza oggetto del recesso, possono essere fatti salvi detti rapporti, purché aventi data certa anteriore alla comunicazione dell’ordinanza cautelare o purché accompagnati dal versamento di caparra o acconto.

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16/02/2026
Data sentenza: 05/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marco D’Orazi
Registro : RG – 11880 –  2023
Tribunale di Genova, 5 Marzo 2026, n. 2907/2023
Risoluzione per mutuo dissenso di contratto di licenza d’uso di fatto di un marchio
Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, che può realizzarsi anche per “facta concludentia” si sostanzia in un nuovo contratto...

Lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso, che può realizzarsi anche per "facta concludentia" si sostanzia in un nuovo contratto alla stregua del quale soltanto vanno regolati i "nuovi" effetti che vengono a determinarsi tra gli originari contraenti: sicché se il "contratto solutorio" non contiene ulteriori accordi di natura transattiva e nulla dispone in ordine alla eventuale regolamentazione delle prestazioni già eseguite nella vigenza del contratto risolto, allo stesso non può ricondursi altro effetto che quello della cessazione dei vincoli obbligatori - che ancora permangono- del precedente rapporto, dovendo ritenersi che le parti contraenti abbiano ritenuta satisfattiva -secondo la rispettiva valutazione dei propri interessi- la parziale attuazione, fino a quel momento, del rapporto obbligatorio attraverso le prestazioni corrispettive già eseguite, rapporto che viene quindi ad estinguersi consensualmente con efficacia "ex nunc ", non operando -in assenza di una diversa esplicita volontà delle parti- la disciplina legale degli artt. 1458 e 1526 c.c. che, con disposizioni speciali volte a regolare gli effetti della risoluzione per inadempimento, è diretta a privare il titolo negoziale della efficacia obbligatoria, con effetto "ex tunc" richiedendo il ripristino (con eccezione dei rapporti di durata) dei valori patrimoniali dei contraenti nello "status quo ante".

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01/02/2026
Data sentenza: 05/03/2026
Numero: 2907/2023
Carica: Presidente
Giudice: Mario Tuttobene
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 8022 –  2020
Tribunale di Catanzaro, 5 Aprile 2024
ll rigetto della domanda di brevetto rende nullo il contratto di licenza per mancanza di oggetto
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell’attribuire alle Sezioni specializzate in materia d’impresa la cognizione delle controversie previste dall’art. 3,...

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.

Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.

Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.

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28/07/2024
Data sentenza: 05/04/2024
Registro : RG – 5443 –  2019
Tribunale di Genova, 21 Marzo 2022
Esecuzione del contratto di licenza avente ad oggetto l’uso di due brevetti in Italia
Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti...

Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.

 

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19/11/2023
Data sentenza: 21/03/2022
Registro : RG – 16433 –  2016
Tribunale di Bologna, 28 Marzo 2023
Buona fede e recesso dal contratto di licenza di brevetto
Rientra nell’ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Imprese una controversia avente ad oggetto la ritenuta illegittimità del...

Rientra nell'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate in Materia di Imprese una controversia avente ad oggetto la ritenuta illegittimità del recesso da un contratto di licenza di brevetto.

In assenza di prova della mala fede del licenziatario, è legittimo, in quanto conforme a buona fede, il recesso da parte del licenziatario da un contratto di licenza di brevetto in cui tale facoltà sia stata subordinata al mancato raggiungimento di una determinata soglia di prodotti venduti, ove il licenziatario si sia attivamente adoperato per il perseguimento di tale scopo [Nel caso di specie, il licenziatario aveva condotto studi di fattibilità tecnico-economica, acquisito preventivi per la produzione dei prodotti tutelati dal brevetto licenziato e sostenuto esborsi per attività fieristiche finalizzate alla loro promozione].

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10/11/2023
Data sentenza: 28/03/2023
Registro : RG – 14360 –  2020
Corte d'appello di Brescia, 10 Ottobre 2022
La violazione dei diritti di un marchio registrato di titolarità di un’impresa che commercializza accessori per telefoni
Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori...

Si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole. La vendita di prodotto con marchio registrato in violazione dei diritti di privativa è un’attività illecita e quindi intrinsecamente sleale e tendenzialmente idonea a ledere l’altrui azienda poiché intercetta clienti interessati al prodotto provvisto di marchio che può essere loro alienato ad un prezzo inferiore rispetto a quello medio di mercato, non essendo gravato del pagamento di royalties: si determina così una significativa interferenza con la clientela del titolare del marchio.

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21/05/2023
Data sentenza: 10/10/2022
Registro : RG – 850 –  2020
Tribunale di Bologna, 6 Luglio 2021
Revoca della licenza e registrazione del marchio altrui come nome a dominio il c.d. “domain grabbing”
In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il...

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

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11/04/2023
Data sentenza: 06/07/2021
Registro : RG – 20061 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2021
Contraffazione per indebito utilizzo del noto logo “GF FERRÉ” oltre il termine pattuito nel contratto di licenza

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art....

Integra un’ipotesi di contraffazione del marchio il suo impiego dopo la scadenza del rapporto di licenza, secondo la previsione dell’art. 23 c.p.i. L’impiego del logo precedentemente concesso in licenza da parte dell’ex licenziataria dopo la scadenza del contratto di licenza mediante un suo utilizzo in funzione pubblicitaria e promozionale sul proprio sito è una condotta illecita che, in quanto non consentita dalla titolare del segno, va altresì ritenuta dannosa, cagionando pregiudizio alla licenziante, sia rispetto alla eventuale ricollocazione sul mercato del segno litigioso mediante nuove licenze, sia rispetto al suo sfruttamento diretto. E ciò in quanto tale condotta crea incertezza presso il pubblico circa la legittimazione ad utilizzare il segno e circa l’esclusiva in capo alla titolare.

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25/03/2023
Data sentenza: 25/01/2021
Registro : RG – 3062 –  2018
Corte d'appello di Milano, 21 Febbraio 2020
Licenza d’uso: (necessaria) l’espressa pattuizione degli obblighi della licenziante nei confronti della licenziataria
Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di...

Va disattesa e non accolta la “domanda di risoluzione per inadempimento … ove gli obblighi della licenziante [nella specie di messa a disposizione per la licenziataria di canali di vendita o di attività di supporto] non siano previsti contrattualmente e non emergano dal chiaro tenore letterale delle disposizioni pattizie”.

Va disattesa e non accolta la “domanda di annullamento del contratto per dolo … ove la … prova dei fatti costitutivi della domanda azionata …. non comprovi il ricorrere di …. circostanze false, o l’omissione di elementi rilevanti e idonei a carpire, con artifici e raggiri, il consenso della controparte”. Se un “elemento” si rivela “di per sé particolarmente fragile” non è “idoneo, neppure a livello indiziario, a fondare il dolo richiesto dall’art. 1427 c.c., [posto che rifluisce su scelte imprenditoriali non sindacabili, in quanto non irragionevoli]”.

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25/08/2022
Data sentenza: 21/02/2020
Registro : RG – 4972 –  2018
Tribunale di Bologna, 4 Ottobre 2021
Contratto di licenza, nullità del brevetto ed equo compenso
Nell’ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere...

Nell'ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

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29/07/2022
Data sentenza: 04/10/2021
Registro : RG – 11083 –  2017
Tribunale di Milano, 25 Maggio 2020
Il mancato pagamento delle royalties integra giusta causa di recesso dal contratto di licenza per l’uso del nome e del relativo marchio
Nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta...

Nell'ambito di un contratto di licenza per l'uso del nome del licenziante e del relativo marchio, si deve considerare giusta causa di recesso il mancato pagamento delle royalties maturate (e non contestate) secondo quanto previsto dalle parti. Integrano giusta causa di recesso anche l'inadempimento degli obblighi di rendicontazione delle royalties maturate e degli obblighi di trasmissione della documentazione fiscale.

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27/02/2022
Data sentenza: 25/05/2020
Registro : RG – 28244 –  2016
Tribunale di Milano, 18 Dicembre 2018
Competenza in materia di risoluzione contrattuale ex art. 72, quinto comma, l. fall.
Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di  risoluzione del contratto che...

Non può essere valutata in via autonoma - ed è quindi improcedibile - la domanda di  risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul (altro…)

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19/05/2019
Data sentenza: 18/12/2018
Registro : RG – 79099 –  2014
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