I diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto.
L’opera a cui viene accordata tutela autorale non deve essere identificata nel progetto dei pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione: a nulla, pertanto, rileva l’eventuale acquisto degli arredi da soggetti terzi.
Va esclusa la fattispecie del plagio o della contraffazione ove non sia stata pubblicizzata o attribuita ad altri la paternità del progetto.
In punto risarcitorio, va escluso il danno morale ove il progetto tutelato dal diritto d’autore non sia stato alterato, svilito e/o utilizzato per finalità estranee rispetto a quelle per cui è stato creato.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l’utilizzo di opera protetta da diritto d’autore, vanno rigettate le domande volte ad ottenere la cessazione della condotta e la pubblicazione del provvedimento, posto che questi sono rimedi attivabili solo qualora ricorra una lesione del diritto d’autore come diritto alla paternità dell’opera, dunque come diritto della personalità.
L'elencazione dei "settori di appartenenza" delle opere contenuta nell'art. 2575 c.c. e nell'art. 1 della L. 633/41 non è tassativa e la richiesta originalità dell'opera attiene alla forma dell'esposizione e non necessariamente al contenuto esposto.
La tutela autorale postula che l'opera presenti connotati di creatività, con ciò da intendersi non originalità e novità assoluta, ma quale personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nelle suddette disposizioni: pertanto, tale tutela non può essere esclusa per il sol fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici nel patrimonio intellettuale.
Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.
Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.
Nell'ambito di un giudizio di violazione del diritto di autore, per accertare la sussistenza della legittimazione attiva della parte attrice relativamente alla domanda di contraffazione occorre verificare che la parte che agisce si affermi titolare del diritto, giacché la dimostrazione della effettiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede tutela, costituisce una questione di merito.
Nell'ambito di un giudizio di accertamento della violazione dei diritti di autore, in particolare inerente a corsi, materiali didattici e metodo di insegnamento, ai fini di accertare la contraffazione risulta irrilevante un raffronto tra singoli elementi ed aspetti isolatamente considerati del prodotto contraffatto e di quello assunto in contraffazione, viceversa occorre procedere ad un confronto globale e complessivo che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.
La mera lista di clienti progressivamente acquisita nel corso dell'attività professionale e commerciale svolta, non assurge al rango di database e, dunque, non può essere considerata quale raccolta strutturata di dati e informazioni meritevole di tutela, in ragione dei requisiti di originalità e creatività previsti dalla legge.
E' illecita e fonte di risarcimento del danno la pubblicazione di fotografie su un sito internet con usurpazione della paternità.
Il glossario video non rientra nella tutela delle banche dati prevista dall'art. 1, co.2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, qualora la scelta strutturale di tale glossario si fondi sul criterio, non particolarmente originale, della mera elencazione alfabetica dei termini propri del settore audio/video.
Inoltre, per i casi (altro…)
L'apposizione del copyright nel "footer" per questioni di impaginazione è inidoneo ad escludere una violazione ogni qual volta le parti avevano pattuito la presenza di tale dicitura al fianco di ogni prodotto (nel caso di specie si trattava di immagini in cui il copyright era stato inserito nella parte sottostante ("footer") di queste e non al fianco così come stabilito nel contratto). (altro…)
Nell'ambito dell'interpretazione di un contratto di licenza di utilizzazione di registrazioni fonografiche, avente ad oggetto diverse registrazioni di un artista musicale, è da escludere che (altro…)