La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.
Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.
Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.
Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.
Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.
La domanda di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per danno indiretto, derivante dal depauperamento per mala gestio del patrimonio sociale, oggi prevista espressamente per le s.r.l. dall’art 2476, comma 6, c.c., è una azione di carattere extracontrattuale, nella quale dunque incombe all’attore l’intero onere probatorio, esteso anche alla sussistenza dell’elemento della colpa o dolo dell’autore dell’illecito.
Il creditore della s.r.l. è legittimato ad esperire azione ex art. 2476, 6° comma, c.c. , pur in costanza di procedura di liquidazione controllata ai sensi del CCII, dal momento che non è prevista l’estensione a tale procedura del disposto dell’art. 255 C.C.I.I. e, dunque, il liquidatore nominato dal Tribunale non può esercitare le azioni previste dall’articolo in questione, fra le quali quella di cui all’art. 2476 comma 6 c.c.. Il disposto dell’art. 274 C.C.I.I., invece, riguarda le azioni recuperatorie, da esercitare in nome della società, relative ai beni e diritti della società, e non le azioni spettanti ai creditori.
Con riguardo alla prescrizione, l’emersione all’esterno (e quindi ai creditori sociali) della insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei debiti sociali, è presupposto indispensabile per il decorso della prescrizione secondo la regola generale dell’art. 2935 c.c.
I presupposti della postergazione sono individuati dall'art. 2467 nell' "eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto" e in una "situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento", in situazioni cioè di "rischio" di insolvenza che possono manifestarsi sia in fase di start-up se la società è sottocapitalizzata e quando v'è il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia (altro…)
L'obbligo del rispetto della parità di trattamento dei creditori nelle procedure di liquidazione volontaria delle società di capitali, discendente dall'art. 2741 c.c., impone al liquidatore, all'inizio della gestione, di munirsi di appropriati strumenti per disporre in tempo reale del preciso quadro di riferimento patrimoniale dell'azienda amministrata. (altro…)
I finanziamenti erogati dalla controllante ad una propria controllata, privi di giustificazione quanto alla prospettiva reddituale della società beneficiaria e volti esclusivamente a consentirne la liquidazione in bonis e ad evitarne il fallimento, nonché (altro…)