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Sentenze con tag: danni riflessi

Tribunale di Bologna, 11 Luglio 2023
Non sussiste responsabilità dell’amministratore nei confronti del singolo socio per danni riflessi
L’art. 2395 c.c. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società...

L’art. 2395 c.c. fa riferimento alle disposizioni che immediatamente lo precedono, disciplinanti la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per i comportamenti, di tipo commissivo ovvero omissivo, costituenti violazione del dovere di diligenza nell'esercizio dell'attività gestoria loro affidata dall'assemblea che li ha nominati, con la conseguenza che la loro responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi ben può essere affermata per violazione degli obblighi di vigilanza e controllo loro imposti dall'art. 2392, co. 2, c.c., sussistente anche nel caso di deleghe conferite in applicazione del precedente art. 2381 c.c. e sempre che il danno cagionato al socio o al terzo non costituisca solo il riflesso di quello cagionato alla società.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non rappresentano danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

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20/03/2024
Data sentenza: 11/07/2023
Registro : RG – 13054 –  2020
Tribunale di Milano, 28 Ottobre 2015
Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori e terzi
L’art.2394 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla...

L’art.2394 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso i creditori sociali “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” una volta che quest’ultimo sia risultato insufficiente al soddisfacimento dei crediti, va ritenuta applicabile anche in riferimento alle srl.

(altro…)

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19/01/2016
Data sentenza: 28/10/2015
Registro : RG – 77174 –  2013
Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026, n. 11250/2014
Diritti d’informazione dei soci di s.a.s., risarcimento danni per mala gestio dell’amministratore e qualificazione apporti dei soci
Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e...

Il soggetto passivo del diritto del socio accomandante di s.a.s ad accedere al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite (art. 2320, c. 3, c.c.) è l'amministratore, il quale deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce all'accomandante di prenderne compiuta visione. A tal fine, nel caso in cui tali documenti siano presso un consulente, l'amministratore deve autorizzarne espressamente la consultazione o ritirarli presso di sé.

La natura extracontrattuale dell'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone per atti di mala gestio, fondata sulla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. nonché sull'applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige per il suo accoglimento che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dell'amministratore. I danni alla redditività e al valore della partecipazione per definizione attengono al patrimonio della società e perciò incidono sulla sfera patrimoniale del socio solo in via riflessa.

Hanno natura di finanziamenti (e non di versamenti a fondo perduto) gli apporti dei soci che vengono appostati nel bilancio quali "prestiti infruttiferi".

L'accordo con cui si stabilisce che il rimborso del finanziamento del socio avverrà quando la società avrà le disponibilità economiche necessarie non vale a rendere definitivamente inesigibile il credito o a rimetterne il termine di pagamento all'arbitrio del debitore allorché tale possibilità economica non sopraggiunga o addirittura venga definitivamente meno. In tal caso troverà applicazione l'art. 1817 e dunque il termine di pagamento è fissato dal giudice e in caso di inadempimento della società risponderà il socio illimitatamente responsabile, fermo restando il beneficio di preventiva escussione.

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29/10/2014
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 11250/2014
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Guido Vannicelli
Registro : RG – 14776 –  2012
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