Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: danno al patrimonio sociale

Tribunale di Brescia, 2 Febbraio 2024
Presupposti della revoca in via cautelare dell’organo amministrativo
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in...

Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.

Leggi tutto
08/03/2026
Data sentenza: 02/02/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelica Castellani
Registro : RG – 11984 –  2023
Tribunale di Cagliari, 19 Marzo 2026
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c., che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione della norma, che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie o dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392 comma 1° c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci (come si evince pure dall'abbandono della nozione di “adempimento” di cui alla previgente formulazione), non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità. Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. Le gravi irregolarità, inoltre, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società preclude inoltre la possibilità di denunciare tutte le irregolarità cosiddette informative, quali sono quelli configurabili nei bilanci di esercizio ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società.

Leggi tutto
30/01/2026
Data sentenza: 19/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Luca Angioi
Registro : RVG – 5082 –  2024
Tribunale di Catania, 19 Marzo 2026, n. 2907/2024
Principi in tema di responsabilità degli amministratori e applicazione retroattiva dell’art. 2486 c.c.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt....

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.

La totale mancanza di contabilità sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) è, di per sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 c.c., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, resta a carico del curatore l'onere di provare il rapporto di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il patrimonio sociale.

La responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri. In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

Il ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali, di cui al novellato art. 2486, comma 3, c.c., non trova applicazione laddove siano dedotti ed individuati specifici addebiti patrimoniali, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Ne deriva che, avendo tale contenuto, la norma si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, perché rivolta a stabilire un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.

Leggi tutto
11/10/2025
Data sentenza: 19/03/2026
Numero: 2907/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 2479 –  2021
Tribunale di Milano, 7 Luglio 2022
Azione di responsabilità dei creditori verso l’amministratore unico e liquidatore per erosione del patrimonio sociale
Il danno subito dal creditore come pregiudizio indiretto, connesso alla progressiva erosione e dispersione delle risorse del patrimonio sociale destinate...

Il danno subito dal creditore come pregiudizio indiretto, connesso alla progressiva erosione e dispersione delle risorse del patrimonio sociale destinate a garanzia generica dei creditori sociali, è incompatibile con la fattispecie dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476, co. 6 [ora co. 7], c.c., corrispondente a quella dettata per le s.p.a. dall’art. 2395 c.c. come azione individuale del socio e del terzo, che presuppone che il creditore lamenti, in conseguenza della condotta dell’amministratore, un danno diretto alla propria sfera giuridica non mediato dal pregiudizio al patrimonio sociale.

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali previsto all’art. 2949 c.c. inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando la situazione di insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti si sia obiettivamente manifestata all’esterno così da consentire ai creditori sociali l’esercizio del diritto al ristoro del danno. Il momento di obiettiva emersione dell’insufficienza patrimoniale è quello in cui l’incapienza, consistente nell’eccedenza delle passività sulle attività, che non necessariamente coincide con la perdita integrale del capitale sociale o con lo stato di insolvenza, diviene percepibile all’esterno per effetto di fatti e circostanze sintomatiche pubblicamente note.

La responsabilità di cui all’art. 2394 c.c., che attribuisce ai creditori danneggiati dall’impossibilità di soddisfare il loro credito verso la società debitrice per effetto dell’incapienza del patrimonio sociale di ottenere il risarcimento del danno ove causalmente connesso all’inosservanza da parte dell’amministratore degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, è una specifica ipotesi di responsabilità aquiliana che pone a carico dell’attore l’onere di provare in giudizio tutti i fatti costitutivi dell’illecito addebitato all’amministratore convenuto ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio subito.

Leggi tutto
07/05/2023
Data sentenza: 07/07/2022
Registro : RG – 40665 –  2019
Tribunale di Bologna, 19 Ottobre 2017
Onere della prova nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al...

L’inottemperanza agli specifici doveri imposti agli amministratori (dalla legge o dallo statuto) non giustifica di per sé la condanna al risarcimento del danno, laddove non sia dimostrato – da parte del Curatore – che quelle violazioni hanno cagionato un pregiudizio alla società, di cui occorre non solo la mera allegazione, ma rispetto al quale va identificata anche l’entità della incidenza risarcitoria. (altro…)

Leggi tutto
10/01/2022
Data sentenza: 19/10/2017
Registro : RG – 9158 –  2015
Tribunale di Milano, 25 Gennaio 2019
Sul danno derivante dal mancato pagamento dei costi sociali da parte dei soci di s.r.l.
Il danno derivante dal mancato pagamento dei costi sociali da parte dei soci convenuti che ha portato alla liquidazione della...

Il danno derivante dal mancato pagamento dei costi sociali da parte dei soci convenuti che ha portato alla liquidazione della società di servizi  è un danno diretto del patrimonio della società e solo mediato di quello dei suoi soci e non costituisce valido presupposto per il risarcimento dei danni indirettamente subiti da questi ultimi.

Leggi tutto
03/01/2020
Data sentenza: 25/01/2019
Registro : RG – 42426 –  2015
Tribunale di Milano, 27 Febbraio 2019
Evidenza
Abuso di attività di direzione e coordinamento
L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della...

L’attività di direzione e coordinamento è legittima se esercitata nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della società diretta nel senso che quest’ultima, nonostante la direzione unitaria data dalla controllante, deve poter perseguire il suo fine proprio di creare valore, mentre sussiste responsabilità se l’attività di direzione è esercitata in funzione dell’interesse esclusivo imprenditoriale della controllante o di terzi e in conflitto con quello imprenditoriale della controllata, tanto da arrecare pregiudizio al patrimonio di quest’ultima.

(altro…)

Leggi tutto
10/12/2019
Data sentenza: 27/02/2019
Registro : RG – 39161 –  2013
Tribunale di Milano, 19 Aprile 2019
Compenso dell’amministratore: la mancanza di deleghe non incide sulla quantificazione
Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce...

Corrispondere a un amministratore senza deleghe un emolumento pari a quello degli altri amministratori con deleghe non costituisce una voce di danno al patrimonio della società, posto che si tratti di un criterio di suddivisione deciso dal Consiglio di amministrazione nel limite di un costo complessivo per gli amministratori fissato con delibera dall’assemblea dei soci. Infatti un diverso riparto interno non muterebbe l’incidenza del costo degli amministratori per la società stessa.

(altro…)

Leggi tutto
03/12/2019
Data sentenza: 19/04/2019
Registro : RG – 60535 –  2015
Tribunale di Roma, 29 Settembre 2017
Responsabilità dell’amministratore di srl: danno da mancato pagamento di oneri contributivi e previdenziali
La corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di...

La corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere per l’amministratore di una società di capitali. Tuttavia il danno subito dalla società per il mancato pagamento degli stessi (altro…)

Leggi tutto
23/08/2018
Data sentenza: 29/09/2017
Registro : RG – 6295 –  2015
Tribunale di Milano, 8 Luglio 2016
Evidenza
Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto...

L'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni (altro…)

Leggi tutto
03/01/2017
Data sentenza: 08/07/2016
Registro : RG – 78979 –  2012
Tribunale di Milano, 14 Luglio 2015
Danno arrecato al patrimonio di una società in house, azione di responsabilità e giurisdizione della Corte di Conti
In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa da un società pubblica costituita per la gestione di servizi pubblici locali in...

In caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa da un società pubblica costituita per la gestione di servizi pubblici locali in regime di affidamento diretto in house, sussiste la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, e non del Giudice Ordinario, posto che (altro…)

Leggi tutto
21/10/2015
Data sentenza: 14/07/2015
Registro : RG – 6167 –  2013
Tribunale di Milano, 31 Dicembre 2014
Cessione d’azienda e debiti successivi alla cessione.
In caso di cessione d’azienda, non può trovare applicazione l’art 2560, comma 2°,c.c., in relazione ai debiti sorti successivamente al trasferimento dell’azienda...

In caso di cessione d'azienda, non può trovare applicazione l’art 2560, comma 2°,c.c., in relazione ai debiti sorti successivamente al trasferimento dell'azienda ceduta: l’acquirente risponde infatti solo dei debiti anteriori al trasferimento che risultano dai libri contabili obbligatori.

Leggi tutto
03/06/2015
Data sentenza: 31/12/2014
Registro : RG – 35996 –  2013
logo