Nell’ipotesi di trasferimento di azienda l’alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti...
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda l'alienante a termini del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 cod. civ. è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, soltanto ove tali debiti siano corrispettivi in base allo stesso contratto a crediti, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti cui non si contrappongono in un rapporto di sinallagma contrattuale suoi crediti attuali verso il contraente ceduto.
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