In tema di decreto ingiuntivo, l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cod. proc. civ. non è finalizzata a un nuovo esame dei presupposti di cui agli artt. 642 e 648 cod. proc. civ. e può trovare accoglimento solo in presenza gravi motivi, che ricorrono allorché vi sia il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave e irreparabile il debitore ovvero quando l’opposizione sia manifestamente fondata (nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato i suddetti gravi motivi nel rischio che la società opposta non fosse in grado di fornire idonee garanzie di restituzione delle somme ingiunte in caso di futura soccombenza, considerata anche l’entità del credito azionato e la natura di ente pubblico territoriale, soggetto a stringenti vincoli di bilancio, del soggetto ingiunto).
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Tale principio concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.
Poiché l’eccezione di arbitrato non è rilevabile d’ufficio e l’improponibilità della domanda in conseguenza di una clausola compromissoria è subordinata all’eccezione di parte, la presenza di una clausola compromissoria non osta alla proposizione della domanda monitoria, ferma restando la facoltà della parte intimata di sollevare la relativa eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti "inaudita altera parte", ma impone al Tribunale, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di emettere la declaratoria di nullità del decreto opposto nonché a provvedere alla contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Ai sensi dell’art. 808 quater cpc, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto devoluta ad arbitrato irrituale una controversia relativa all'adempimento di scritture private aventi ad oggetto la regolazione tra i soci di finanziamenti erogati dagli stessi alla società (una s.r.l.)]
La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale rende l'eccezione di compromesso una questione di proponibilità della domanda attinente al merito della controversia e non pone invece un tema di competenza.
La notificazione del decreto ingiuntivo può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. In tema di notifica, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti nell'atto da notificare e non nel plico. La notifica può, pertanto, essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta la società, ma solo qualora sia indicata nell'atto da notificare e non altrove.
La notifica eseguita in luogo a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità.
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, co. 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, anche in tema di introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione sono società cooperative caratterizzate dal vincolo di interdipendenza che, per legge, ai sensi dell’art. 2546, co. 3, c.c., sussiste fra la qualità di socio e quella di assicurato, così stretto da indurre a considerare unitario il rapporto (societario ed assicurativo) che sorge in forza della adesione alla società. Anche ove si ritenga che l’adesione alla mutua assicuratrice dia vita a due distinti rapporti (quello societario e quello assicurativo) tra loro collegati, è certo che in tanto si può divenire soci di una mutua assicuratrice, in quanto si abbiano i requisiti e si versi nelle condizioni per la stipula del contratto di assicurazione e che le due posizioni nascano e restino fra loro strettamente collegate, per modo che le vicende del rapporto societario si riflettono necessariamente su quello assicurativo e viceversa. Così, la cessazione del rischio assicurato comporta il contestuale scioglimento tanto del rapporto assicurativo che di quello societario. Accanto ai soci assicurati possono, poi, esservi, anche i soci sovventori, i quali si limitano a conferire il capitale necessario per l’attività della società senza essere legati a quest’ultima da rapporti assicurativi; tuttavia, la presenza della categoria dei soci sovventori è possibile solo ove espressamente prevista in seno all’atto costitutivo. La partecipazione dei soci sovventori è disciplinata dal legislatore con norme tese ad evitare che gli stessi, non animati da scopo mutualistico, possano prendere il sopravvento nella gestione della società.
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell’opposizione ex artt. 645 ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova, come enucleabili dal disposto dell’art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato -, mentre il debitore ha l’onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell’avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si determina una particolare inversione dei ruoli e degli oneri delle parti, con la conseguenza che la parte opposta, ma attrice in senso sostanziale, deve provare la fonte del proprio diritto, mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere
adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento.
L’adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l’impossibilità del giudice adito di decidere sulla competenza e, conseguentemente, di pronunciarsi anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
Tuttavia, l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.
L’operatività di una clausola compromissoria, rilevabile su eccezione della parte interessata, non impedisce l’emissione di un decreto ingiuntivo. Infatti, sebbene vi sia una convenzione di arbitrato, il creditore è pienamente legittimato a promuovere il procedimento monitorio e il giudice non può rigettare il ricorso sul rilievo della convenzione di arbitrato, in quanto l’eccezione di compromesso, al pari dell’eccezione di incompetenza territoriale, è un’eccezione in senso stretto, dunque non rilevabile d’ufficio, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non vi è ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri.
Per contro, nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’exceptio compromissi deve essere sollevata, a pena di decadenza, con il primo atto del debitore convenuto sostanziale: si instaura un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione del collegio arbitrale, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente. La presenza di una clausola compromissoria, difatti, non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, ma impone a costui, in caso di opposizione fondata sull’esistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio arbitrale
Per tali ragioni, il procedimento monitorio è del tutto legittimo, ma il decreto ingiuntivo, anche laddove fondato nel merito, ha vita effimera. La sopravvivenza nel successivo giudizio arbitrale degli effetti della domanda promossa dinanzi al tribunale incompetente viene poi assicurata dalla traslatio iudicii disciplinata dall’art. 819 ter c.p.c
L’interpretazione secondo cui, pur in presenza di una convenzione di arbitrato, il creditore è legittimato a promuovere la domanda monitoria e il giudice è tenuto a emettere il relativo decreto appare difficilmente compatibile con la soccombenza quale presupposto della condanna alle spese, a fronte di un’attività processuale legittimamente svolta dal creditore opposto nella fase monitoria. Si ritiene, pertanto, che sussistano “le altri gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.