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Sentenze con tag: definizione di controllo

Tribunale di Milano, 15 Marzo 2026
Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una...

In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.

E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di  clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di  controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.

Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente,  per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente  dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.

In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.

Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione  comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.

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21/10/2018
Data sentenza: 15/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 31593 –  2018
Tribunale di Roma, 13 Giugno 2016
Evidenza
Controllo contrattuale, (abuso di) dipendenza economica e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
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Il controllo esterno di una società su di un’altra postula l’esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentando la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata.

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06/09/2016
Data sentenza: 13/06/2016
Registro : RG – 41026 –  2013
Tribunale di Milano, 19 Settembre 2012
Inibizione della pubblicità effettuata ai sensi dell’art. 2497-bis per mancanza di un effettivo rapporto di controllo contrattuale
L’eventualità  che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento,  possano censurare in giudizio il comportamento...

L'eventualità  che i creditori di una società, che falsamente si pubblicizzi come soggetta ad attività di direzione e coordinamento,  possano censurare in giudizio il comportamento della capogruppo nello svolgimento (altro…)

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17/04/2013
Data sentenza: 19/09/2012
Registro : RG – 51635 –  2012
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