L'azione di rivendicazione di cui all'art. 118 c.p.i. si traduce in un rimedio giuridico-processuale diverso ed alternativo opposto rispetto all’azione di nullità, in quanto finalizzato non alla rimozione erga omnes del titolo, bensì all’accertamento giudiziale della titolarità in capo al soggetto che agisce. Tale azione rientra dunque nella competenza del giudice nazionale anche con riferimento al design comunitario ai sensi dell’art. 93 del medesimo Regolamento Europeo, secondo il quale, le azioni diverse da quelle di contraffazione e nullità vanno “proposte dinanzi all'autorita giudiziaria che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato stesso”.
Se, da un lato, è vero che il collegamento richiesto con la domanda principale non deve intendersi in senso restrittivo, ben potendo la domanda riconvenzionale dipendere da un titolo diverso, dall’altro, è pur vero che è, comunque, necessario (e sufficiente) che la domanda riconvenzionale sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale, in modo tale da rendere necessario ed opportuno il simultaneus processus, in ossequio ai principi di economia processuale e del giusto processo (nel caso di specie il Tribunale ha reputato che la domanda riconvenzionale del convenuto – il quale inter alia aveva chiesto accertarsi la titolarità di un marchio asseritamente utilizzato da controparte – fosse inammissibile ai sensi dell’art. 36 c.p.c., non dipendendo dallo stesso titolo azionato in giudizio dall’attrice).
Sebbene l’art. 64 CPI si propone come norma dettata espressamente per le invenzioni del lavoratore subordinato, essa ha tuttavia portata generale, suscettibile di applicazione analogica anche ai rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo.
Nei casi in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, si deve concludere che, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascano direttamente in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione.
L’art. 33 del Reg. CE n.6/2002 è diretto a regolamentare solo situazioni relative a soggetti terzi che vantino diritti sul disegno o modello e non può pertanto riguardare operatori che non vantino alcun diritto sul modello oggetto di controversia e, in particolare, non si applica ad una situazione nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.
Ai fini della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti degli operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio, e a quelle caratteristiche dotate di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.
Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.
L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.
Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore (altro…)
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.
Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.
Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente', considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.
Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.
La stipulazione di un contratto per la realizzazione di un’opera di design comporta di regola, come effetto naturale del contratto, l’acquisto in favore del committente dei diritti patrimoniali sull’opera stessa, senza che sia necessaria la prova scritta di cui all’art. 110 Lda. Al rapporto tra committente e prestatore d’opera devono applicarsi i principi desumibili dall’art. 12 ter Lda, secondo cui, salvo patto contrario, qualora (altro…)
Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.
La licenza concessa dal legittimo titolare del (altro…)
La tutela autoriale sulle opere di design prevista dall'art. 2 num. 10) l.d.a. richiede, in via cumulativa, non solo il carattere dell'originalità e della creatività ma anche del valore artistico. Il requisito della creatività (altro…)
Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico ricevono una tutela che non è subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione. Il richiamo (altro…)
Occorre riconoscere la tutela del diritto di autore, fin dall’epoca della loro creazione, anche ad opere del design mai oggetto di alcuna registrazione precedente al 19.4.2001, posto che (altro…)
L’espressione del valore artistico di un prodotto del design industriale non può ritenersi in radice compromessa dal carattere industriale del prodotto, posto che in tale ambito sussiste (altro…)