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Sentenze con tag: diluizione del marchio

Tribunale di Venezia, 11 Marzo 2026
Contraffazione di marchio notorio e reimmissione in commercio di prodotti. Il caso Chievo Verona
Nel valutare la sussistenza di un rischio di associazione possono assumere rilievo i commenti dei consumatori e gli articoli di...

Nel valutare la sussistenza di un rischio di associazione possono assumere rilievo i commenti dei consumatori e gli articoli di stampa, dai quali emerge l’ambiguità che l’utilizzo dei marchi altrui crea in merito alla possibile esistenza di un legame tra le parti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 c.p.i. i segni notori usati in campo sportivo possono essere usati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Tale notorietà può essere provata per il tramite di articoli di stampa, di dati delle visualizzazione dei video contenenti gli highlights delle partire disputate dalla squadra, dal curriculum sportivo della squadra e dai dati degli spettatori delle partite.

Tra i motivi legittimi previsti dall’art. 15 del Regolamento UE n. 1001/2017, in base al quale il titolare del marchio europeo può opporsi alla successiva immissione in commercio dei prodotti, rientra anche l’ipotesi in cui il marchio sia utilizzato non solo per identificare i prodotti rivenduti, ma anche per scopi quali la promozione dei servizi offerti dal soggetto che reimmette in commercio il prodotto.

In ipotesi di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può dirsi connotato dal carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere quote di mercato.

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13/08/2025
Data sentenza: 11/03/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 1052 –  2024
Tribunale di Torino, 13 Dicembre 2013
Concorso di azione di contraffazione di marchi e atti di concorrenza sleale
L’azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere...

L'azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all'azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.

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12/02/2017
Data sentenza: 13/12/2013
Registro : RG – 13473 –  2011
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