La registrazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Il terzo comma precisa che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
Quindi la protezione non è limitata ai soli disegni e modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché le stesse non siano tali da creare un'impressione generale differente: è sufficiente, ai fini dell'interferenza, la ripresa degli elementi che determinano l'impressione generale che il modello o disegno suscita, essendo preponderanti nella percezione.
Dettagli assolutamente marginali che, anche agli occhi dell'utilizzatore informato, non sono in grado di differenziare il prodotto dal modello registrato sono irrilevanti e non escludono la contraffazione.
Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell'aver depurato il motivo decorativo principale - che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 - da alcuni elementi figurativi tipici di quell'epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo - quale potrebbe essere l'organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale (altro…)
La valutazione dell’aspetto complessivo va effettuato secondo un giudizio d’insieme che tiene conto che il consumatore all’atto della scelta non ha dinanzi a sé entrambi i modelli, ma solo il ricordo del modello originale. Occorre ritenere confondibile il (altro…)