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Sentenze con tag: durata indeterminata della srl

Tribunale di Catania, 25 Ottobre 2026, n. 4555/2024
Inammissibilità del recesso ad nutum nelle s.r.l. contratte a tempo determinato
Il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in...

Il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato non è consentito, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

L'aspettativa di vita di un socio rispetto al termine di durata della società indicato nell'atto costitutivo (nel caso di specie fissato al 2050) è irrilevante ai fini della qualificazione della società come società contratta a tempo sostanzialmente indeterminato.

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28/10/2025
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 4555/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Fabio Salvatore Mangano
Registro : RG – 16493 –  2017
Tribunale di Torino, 7 Maggio 2020
Evidenza
Esclusione del socio di s.r.l.
E’ valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l’obbligo del socio di cedere la propria...

E' valida la clausola contenuta nello statuto di una S.r.l. che preveda espressamente l'obbligo del socio di cedere la propria quota - con conseguente esclusione dalla compagine sociale - a fronte della perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. Infatti, l'esclusione del socio ex art. 2473-bis cod. civ. non ha natura necessariamente sanzionatoria e può essere legittimamente ancorata alla perdita di requisiti personali del socio di ordine profesisonale, quali l'iscrizione in albi ed elenchi o, più in generale, alla perdita delle condizioni cui lo statuto subordina l'assunzione della qualità di socio. Il tutto, con l'unico limite che non si tratti di requisiti bizzarri o denotanti una mera volontà capricciosa.

 

La clausola di esclusione è altresì valida ove preveda che l'obbligo di cessione della quota del socio uscente avvenga ad un prezzo desunto in percentuale dal valore del patrimonio netto della società e non dal valore di mercato. Sul punto, va evidenziato che la norma dell'art. 2473, comma 3, cod. civ. - richiamata dall'art. 2473-bis cod. civ. - che prevede per le s.r.l. il criterio del valore di mercato per determinare la quota da liquidare al socio uscente, non abbia natura inderogabile.

L'art. 2473 c.c. non vieta espressamente che lo statuto della s.r.l. stabilisca criteri di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ciò è in linea con lo spirito della riforma del diritto societario che, per la società a responsabilità limitata, prevedeva un'ampia autonomia statutaria e, altresì, un ampliamento di tale autonomia con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

 

 

Ai fini del legititmo esercizio del diritto di recesso per durata indeterminata della società, non integra i presupposti della durata eccessiva e, dunque, equipollente alla durata indeterminata ex art. 2473, comma 2, cod. civ., una società che sia stata costituita nel 2011 sino al 31 dicembre 2050, trattandosi di un arco di tempo non superiore nè alla durata della vita media della persona fisica nè alla ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale della società. Ai fini di tale valutazione, inoltre, è irrilevante la circostanza che nel 2050 il singolo socio recedente abbia un'età non più da lavoro.

 

 

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13/09/2021
Data sentenza: 07/05/2020
Registro : RG – 28901 –  2017
Corte d'appello di Genova, 24 Maggio 2017
Inapplicabilità dell’art. 2473 c.c. alle S.r.l. con durata di 48 anni.
Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte...

Non è considerabile quale società con un termine di durata “oltremodo lontano nel tempo” e “tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale” una s.r.l. per la quale l'atto costitutivo prevede una durata di 48 anni e mezzo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2473 c.c.. Detto periodo non è affatto un periodo abnorme, rientrando nelle aspettative di durata ordinaria di una S.r.l., con la conseguenza che (altro…)

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11/11/2018
Data sentenza: 24/05/2017
Registro : RG – 575 –  2014
Tribunale di Torino, 5 Maggio 2017
Recesso ad nutum del socio di S.r.l. per indeterminatezza della durata della società e decorrenza degli effetti
La dichiarazione di recesso inviata all’organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente...

La dichiarazione di recesso inviata all'organo amministrativo della società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che venga restituita al mittente per compiuta giacenza, in quanto atto unilaterale recettizio (altro…)

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02/06/2017
Data sentenza: 05/05/2017
Registro : RG – 2040 –  2016
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