La transazione pro quota o parziale, con la conseguente estinzione del rapporto processuale con il creditore, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all’applicazione dell’art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.
Il principio generale delineato dall’art. 2933, comma 1, c.p.c., prevede che il mancato adempimento di un obbligo di non fare legittimi l'avente diritto ad ottenere giudizialmente che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, purché la prestazione che forma oggetto dell'obbligo abbia carattere fungibile. Deve trattarsi, cioè, di una prestazione che possa essere eseguita indifferentemente dall'obbligato o per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore. In un caso di violazione di inibitoria alla commercializzazione di prodotti in contraffazione di marchio, affinché il requisito della fungibilità possa dirsi integrato, la prestazione può consistere dunque nella distruzione di opere materiali o di prodotti in violazione dell’ordine di inibitoria emesso.
Lo stato di insolvenza che comporta la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non si indentifica con una situazione di definitivo ed irreversibile dissesto, bensì con un mero squilibrio nella capacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Situazione che può essere dedotta (altro…)