Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: fideiussione omnibus

Tribunale di Roma, 21 Settembre 2026, n. 16818/2021
Fideiussione omnibus: nullità delle intese anticoncorrenziali per violazione della normativa antitrust
Affinché possa aversi nullità [di intese anticoncorrenziali], non basta la semplice violazione della norma imperativa dell’art. 2 della legge 287/1990,...

Affinché possa aversi nullità [di intese anticoncorrenziali], non basta la semplice violazione della norma imperativa dell’art. 2 della legge 287/1990, ma occorre che per effetto di tale violazione si determini una situazione di oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la regola negoziale contenuta nei contratti a valle dell’intesa. È dunque necessario che la proibizione contenuta nella norma, che fa divieto alle imprese di conformare la propria condotta e le proprie scelte strategiche secondo standard comportamentali illeciti, investa anche il precetto che le parti si sono date ed in base al quale intendono disciplinare i propri rapporti “a valle”.

Leggi tutto
06/09/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 16818/2021
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 39560 –  2019
Corte d'appello di Milano, 9 Settembre 2025, n. 2449/2025
Domanda di accertamento di nullità di fideiussione omnibus per contrarietà alla normativa antitrust: violazione del principio del ne bis in idem e abuso del processo
L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa...

L’operatività del principio del ne bis in idem non è limitata alle sole ipotesi in cui sia già stata emessa una pronuncia o, se emessa, sia passata in giudicato. E’ stata ampliata a tutte le ipotesi in cui una domanda sia già stata proposta in un diverso giudizio sulla base delle medesime allegazioni. Non rileva che le domande siano perfettamente coincidenti e che i giudizi rispondano a differenti finalità. L’ampia operatività del citato principio è coerente con l’ulteriore principio dell’economicità del giudizio, che deve essere letto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

L’avvenuta costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. impone che l’autorità giudiziaria non possa essere chiamata più volte a pronunciarsi sulla medesima questione, onde evitare possibili contrasti nei giudicati e garantire una celerità nella definizione dei giudizi. Pur non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, la possibilità per la parte munita di titolo esecutivo di procurarsene un altro è consentita, purché sussista l’interesse ad agire ex art. 100 cpc e non vi sia abuso del diritto o del processo. L’abuso del processo, sul piano oggettivo, si configura quando lo strumento processuale è usato non per tutelare i propri diritti, ma per nuocere alla controparte con intenti emulativi, mentre, sul piano soggettivo, è riscontrabile quando la condotta è posta in essere in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cod. civ. e buona fede ex art. 1375 cod. civ. Pertanto, l’abuso del processo è configurabile ogniqualvolta l’iniziativa processuale sia intesa a conseguire un ingiusto vantaggio, distorcendo i fini naturali del processo civile.

Leggi tutto
12/08/2026
Data sentenza: 09/09/2025
Numero: 2449/2025
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Serena Baccolini
Registro : RG – 3208 –  2023
Tribunale di Roma, 3 Marzo 2023, n. 3552/2023
Fideiussioni e violazione normativa antitrust: inapplicabilità della nullità parziale “derivata” alle fideiussioni specifiche
In tema di nullità delle garanzie bancarie per violazione della normativa antitrust, la sanzione della nullità parziale “derivata”, che colpisce...

In tema di nullità delle garanzie bancarie per violazione della normativa antitrust, la sanzione della nullità parziale "derivata", che colpisce le clausole dei contratti di fideiussione "a valle" che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI del 2003, oggetto di un'intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, si applica esclusivamente alle fideiussioni omnibus e non si estende alle fideiussioni specifiche. L'istruttoria e il conseguente accertamento dell'Autorità di Vigilanza, che costituisce prova privilegiata dell'intesa illecita, hanno infatti avuto ad oggetto unicamente lo schema di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", c.d. fideiussione omnibus, valutandone l'essenza ontologica e funzionale nonché l'effetto distorsivo della concorrenza in relazione alla sua specifica natura di garanzia per un numero indeterminato di operazioni creditizie.

Per la fideiussione specifica il garante che ne deduca l'invalidità per violazione della L. n. 287/1990 non può avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia del 2005, ma deve assolvere a un onere probatorio più consistente, fornendo la prova di un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, relativa all'utilizzo uniforme dello stesso schema di fideiussione specifica da parte di un numero significativo di istituti di credito, sintomatica di un'autonoma intesa anticoncorrenziale "a monte".

Leggi tutto
21/06/2026
Data sentenza: 03/03/2023
Numero: 3552/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 12366 –  2019
Corte d'appello di Cagliari, 21 Settembre 2026, n. /
Fideiussione omnibus: clausola a prima richiesta e nullità parziale delle clausole vietate dallo schema ABI
In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé,...

In tema di fideiussione omnibus, la presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non implica, di per sé, la trasformazione del contratto in garanzia autonoma. Tale clausola è compatibile con la natura accessoria della fideiussione quando non risulti la rinuncia del garante a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale, potendo essa configurarsi come una pattuizione di tipo solve et repete diretta a consentire l’immediata escutibilità della garanzia, senza incidere sull’accessorietà del vincolo.

Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, sono affette da nullità parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che concretano l’intesa anticoncorrenziale vietata. La nullità non si estende all’intero contratto, salvo che risulti o sia dimostrata una diversa volontà delle parti di non concludere l’accordo in assenza di tali pattuizioni.

Leggi tutto
26/03/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: /
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Maria Teresa Spanu
Registro : RG – 199 –  2023
Tribunale di Roma, 21 Settembre 2026, n. 2659/2022
Tutela reale e risarcitoria nell’azione di nullità della fideiussione omnibus
La nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l’art. 2, comma...

La nullità della fideiussione omnibus riproduttiva del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria.

La tutela reale riconosciuta dall’ordinamento interno in caso di illecito antitrust non trova ostacoli nemmeno nel diritto unionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia, atteso che il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dell’intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore – per l’intero spazio europeo – e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nell’assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto dell’unione.

Si tratta di una speciale ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust,  che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l’intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall’ordinamento, in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un nesso funzionale, non tutte di natura contrattuale. La ratio di tale speciale regime va individuata nell’esigenza di salvaguardia dell’ordine pubblico economico, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust.

Pertanto, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust , in quanto costituenti lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti, partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell’atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi.

Una volta riconosciuto che a garanzia della realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust soccorrono tanto la tutela risarcitoria, quanto la tutela reale della nullità di tutta la complessiva situazione, anche a valle dell’intesa, che ostacola il libero gioco della concorrenza, la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, è la nullità parziale, limitata – appunto - a tali clausole.

Rimane a carico della parte interessata che intende estendere la nullità all’intero negozio fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto.

Leggi tutto
10/02/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 2659/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro : RG – 19852 –  2019
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 10956/2024
Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il maggio 2005
L’istruttoria svolta da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 copre un arco temporale compreso tra il 2002 e il...

L’istruttoria svolta da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 copre un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005. Di conseguenza, la produzione in giudizio di quel provvedimento non fornirebbe di per sé prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza allorquando la stipulazione della garanzia sia intervenuta a distanza di anni dal provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI. Inoltre, il provvedimento ha riguardato esclusivamente i moduli utilizzati per le fideiussioni omnibus nel settore bancario e non anche per garanzie di diversa natura.

 

Leggi tutto
23/01/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 10956/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 15779 –  2020
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 10955/2024
Causa “stand alone” e valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Nei giudizi c.d. “stand alone” l’attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi...

Nei giudizi c.d. "stand alone" l’attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi – come nelle c.d. "follow on actions" – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore. L’inquadramento di una controversia tra le cause "stand alone", quindi, fa sì che parte attrice sia onerata dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello dell'esistenza di un’intesa illecita. [Il caso aveva ad oggetto l'accertamento della nullità integrale o, in subordine, parziale di contratti di fideiussione per conformità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. allo schema ABI, censurato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale ha rilevato che i contratti si collocavano al di fuori dell’arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia e che, pertanto, il citato provvedimento non poteva essere utilizzato quale prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale].

Leggi tutto
23/01/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 10955/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Anna Bellesi
Registro : RG – 34734 –  2020
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 3398/2025
Efficacia probatoria del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia limitata alle fideiussioni omnibus antecedenti al 2005
Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza...

Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus bancarie, si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell’accertamento; ne consegue che, nelle cause cc.dd. "stand alone", ossia relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia, l'attore è onerato dell’allegazione e prova della persistenza e attualità, all’epoca della fideiussione in questione, dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo del 2005.

Leggi tutto
17/01/2026
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 3398/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro : RG – 49164 –  2022
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 1112
Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo ottobre 2002 – maggio 2005
La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all’art. 33, comma 2, della legge n....

La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.

 

Il Provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. L’eventuale nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e non estesa all’intero contratto.

Leggi tutto
22/12/2025
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 1112
Carica: Presidente
Giudice: Alessandra Dal Moro
Relatore: Alessandra Dal Moro
Registro : RG – 29550 –  2020
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 9962
Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus bancarie stipulate tra il 2002 e il 2005
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile la decisione della Banca d’Italia come prova privilegiata rispetto alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità parziale di una fideiussione specifica, rilasciata nel 2009 a garanzia di un contratto di leasing finanziario finalizzato all’acquisto di un’imbarcazione].

Leggi tutto
22/12/2025
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 9962
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 18044 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 5 Marzo 2025, n. 950/2025
Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con...

I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della 1. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce. La fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova.

Leggi tutto
16/12/2025
Data sentenza: 05/03/2025
Numero: 950/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Carmen Ranieli
Registro : RG – 3654 –  2019
Tribunale di Milano, 21 Settembre 2026, n. 306/2025
La nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale
La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per...

La tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un’intesa illecita per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. La regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò deriva il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

Leggi tutto
16/12/2025
Data sentenza: 21/09/2026
Numero: 306/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Edmondo Tota
Registro : RG – 2621 –  2021
logo