Nelle società cooperative bisogna distinguere il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, dal rapporto associativo. Mentre il rapporto associativo è volto al perseguimento dello scopo comune e si attua nel contratto sociale, è in seno ai contratti a prestazioni corrispettive che si inscrive lo scopo mutualistico, che si realizza proprio attraverso rapporti contrattuali di scambio con il socio.
In una società cooperativa a mutualità prevalente che esercita l’attività di garanzia collettiva dei fidi e rientra nella categoria legislativa dei “confidi” di cui all’art. 13 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, la cui attività principale è quella di agevolare l’accesso delle piccole-medio imprese al credito bancario, tramite la prestazione di garanzie di tipo mutualistico sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, la relativa garanzia può essere rilasciata soltanto a coloro che ne siano soci.
Pertanto, laddove una diversa società richieda per iscritto di divenire socia della cooperativa mutualità prevalente e ne sottoscriva tante quote quante ne sono richieste, non potrà poi contestare il decreto ingiuntivo che le ingiunga il pagamento della quota sociale.
La distribuzione da parte del consorzio delle eccedenze di gestione mediante la tecnica del ristorno, vale a dire mediante l'attribuzione di somme di denaro con cadenza periodica ai consorziati in proporzione ai rapporti derivati dagli scambi regolati da strumenti consortili non è da considerarsi in contrasto con il divieto statutario (altro…)