In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.
Nell’azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti del liquidatore, con cui si richiede il risarcimento del danno per avere questi restituito finanziamenti in violazione dell’art. 2467 c.c., incombe sull’attore l’onere di allegare e provare la natura postergata dei finanziamenti medesimi: la postergazione opera esclusivamente per i finanziamenti eseguiti dai soci in un momento in cui la società aveva un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure si trovava in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
L’ambito di applicazione soggettiva degli artt. 2491, 2626 e 2633 c.c. non opera laddove il soggetto beneficiario delle operazioni vietate non rivesta la qualità di socio al tempo delle stesse.
Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre che sulla società anche sui soci illimitatamente responsabili all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione, determina, attraverso l’astrazione dalla causa desumibile dall’art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dei debitori l’onere di dimostrare in giudizio l’inesistenza del debito.
La disciplina di cui all’art. 2467 c.c. deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una s.p.a., qualora le condizioni della società siano a quest’ultimo note, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l.. Ovviamente, le concrete condizioni di conoscibilità della situazione dell’ente collettivo saranno con maggiore probabilità effettive, ove la s.p.a. abbia modeste dimensioni o abbia una base sociale ristretta o a carattere familiare.
La situazione di crisi prevista dall’art. 2467 c.c. deve sussistere sia nel momento in cui il finanziamento viene effettuato sia nel momento in cui è richiesto il rimborso. Inoltre, i requisiti di cui all’art. 2467 c.c. dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio e della situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento costituiscono esplicitazione di una situazione di crisi qualificata, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza.
Sebbene l’eccezione di postergazione del credito non sia qualificabile come eccezione in senso stretto, si applica tuttavia anche ad essa il generale disposto dell’art. 2697 c.c., talché l’onere di provare la sussistenza dei presupposti della sua operatività incombe sulla parte che la solleva.
Il patto parasociale in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.). Legittimati a pretenderne l’adempimento sono sia il terzo beneficiario – e cioè la società, che, con l’eventuale atto di citazione palesa la volontà di profittare del contratto – sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l’obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.
L’art. 2377 c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore, la delibera impugnata essendo già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Vero è poi che ex art. 2377 c.c. tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia stata presa in conformità della legge e dello statuto, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui al primo comma sempre dell’art. 2377 c.c., se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, la loro eventuale invalidità essendo poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art. 2377 c.c. e dagli artt. 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c., con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario.
Se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno l'interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Pertanto, nel giudizio relativo all’impugnazione della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni relative all’invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.
La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea dei soci. Il rapporto tra la società e l’amministratore va, infatti, ricondotto nell’ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l’articolo 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168 del 2003. Da tale inquadramento del rapporto negoziale deriva l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore.
Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale non assume rilevanza determinante la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale, in quanto sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali, e non viceversa; in altre parole, l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere tale passività se manca un suo titolo giustificativo. Piuttosto, la prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione - costituita da un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o da una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento - ove esistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso.
La postergazione, sussistendone i presupposti sopra evidenziati, permane anche nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario.
Gli apporti effettuati dai soci sono generalmente classificati come finanziamenti, versamenti in conto capitale o a fondo perduto o versamenti in conto futuro aumento di capitale. I finanziamenti fanno sorgere un vero e proprio obbligo di restituzione da parte della società e, come tali, sono appostati nella classe D del passivo dello stato patrimoniale, tra i debiti verso soci per finanziamenti. I versamenti in conto capitale o a fondo perduto sono apporti non comportanti obbligo di restituzione, non legati a una specifica e prospettica operazione sul capitale, idonei a irrobustire il patrimonio netto della società e dotarla di mezzi propri. Come tali, non sono appostati a debito ma a riserva, nella classe A del passivo dello stato patrimoniale, e restano definitivamente acquisiti dalla società. Infine, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono versamenti corrispondenti a veri e propri acconti su versamenti che saranno dovuti, in ragione dell’intenzione di sottoscrivere un determinato aumento di capitale, ancora non deliberato ma pur sempre individuato con un certo grado di chiarezza. In altri termini, appaiono come apporti risolutivamente condizionati alla mancata, successiva, deliberazione di aumento del capitale nominale della società. Essi devono essere iscritti in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l’aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituiti, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata.
Stabilire se una determinata dazione tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito. L’indagine sul punto deve tenere conto soprattutto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti - socio e società - tra i quali il rapporto si è instaurato. In particolare, per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l’interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all’aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all’uopo, indici di dettaglio (quali l’indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l’aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.
Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
In mancanza di una chiara manifestazione di volontà, occorre avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.
La scrittura privata contenente l’impegno diretto e immediato del socio a erogare somme a titolo di finanziamento soci a favore della società dal medesimo partecipata costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., di cui la società può giovarsi. Detta scrittura non può essere qualificata alla stregua di una mera lettera di patronage “forte”, differenziandosi per la circostanza giusta la quale quest’ultima contiene normalmente l’assunzione di una garanzia atipica nei confronti di una banca al fine di ottenere un finanziamento, per esempio attraverso l’impegno a mantenere la propria partecipazione della società debitrice. Nemmeno può essere qualificata quale lettera di patronage l’ipotesi in cui il patrocinante assuma un’espressa obbligazione di finanziare la società della somma corrispondente a quanto la società medesima deve restituire alla banca in quel momento storico.
Il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti. La postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. finisce per operare come una condizione legale integrativa del regolamento negoziale circa il rimborso, la quale statuisce l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma della disposizione, con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2467 c.c., vale il momento della concessione del finanziamento e non rileva il deterioramento della situazione patrimoniale della società successivo al finanziamento. È però rilevante anche il momento della restituzione del finanziamento per verificare se la situazione di dissesto è definitivamente cessata.
I versamenti in conto capitale non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della stessa e solo nei limiti dell’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione.
Il passaggio a riserva dei finanziamenti implica la rinunzia da parte del socio alla restituzione del suddetto finanziamento ed è espressione della volontà del socio di patrimonializzare la società. Mediante la rinuncia si realizza una mutazione del titolo giuridico, ossia una novazione oggettiva. Pertanto, è richiesta una dichiarazione del socio, avente natura novativa, successivamente ratificata dalla società, con cui si trasformi il credito da finanziamento in versamento da destinare nella riserva “versamenti in conto capitale”.