La mancata indicazione espressa dell’ambito territoriale del patto di non concorrenza post-contrattuale può eventualmente determinare la nullità parziale della clausola, ma non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.
Grava sulla parte che invoca la nullità totale l’onere di provare:
In applicazione del principio di conservazione del contratto, il giudice deve privilegiare un’interpretazione sistematica delle clausole (artt. 1362 ss. c.c.), potendo desumere l’ambito territoriale del divieto anche dal coordinamento con altre previsioni contrattuali (nel caso di specie, clausola di esclusiva limitata a un raggio di 600 metri).
L’eccezione di nullità del contratto di franchising per mancata consegna della documentazione precontrattuale ex art. 4 L. 129/2004 è infondata quando risulti la sottoscrizione, da parte dell’affiliato, del documento informativo debitamente siglato in ogni pagina.
Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l'eventuale omissione da parte dell'affiliante circa l'esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda. Invero, non ogni condotta omissiva determina una violazione dei doveri generici di lealtà, correttezza o buona fede al cui rispetto sono vincolati l'affiliane e l'affiliato. La prova del carattere determinante della falsa rappresentazione sulla decisione di concludere il contratto incombe sulla vittima dell'inganno.
Per aversi concorrenza sleale devono sussistere atti diretti ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato (o della clientela) del concorrente, fermo restando che la differenza tra condotta lecita e sleale non è data dallo scopo perseguito, di solito identico, ma dalla natura dei mezzi adoperati.
Il parziale pagamento degli importi dovuti in base al contratto di franchising determina la risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo a carico del franchisor inadempiente di cessare immediatamente sia l'attività di impresa che l'utilizzo del know-how e delle informazioni riservate venute a conoscenza in virtù dello stesso rapporto contrattuale.
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale
Il know how, definito dalla legge sul franchising come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato, è tutelato laddove sussista un certo grado di segretezza ed innovatività, pur senza pretendere i più rigorosi requisiti di cui agli artt. 98 e 99 CPI.
Mentre l’abuso di posizione dominante, rilevante per integrare la fattispecie antitrust, comporta la necessità d’individuare anzitutto il mercato rilevante, l’abuso di dipendenza economica attribuisce rilievo non alla posizione dominante di un’impresa sul mercato, ma all’abuso e allo squilibrio delle imprese nell’ambito di un rapporto negoziale. Inoltre, mentre le norme antitrust sono disposizioni generali dirette a tutelare il processo (altro…)
Sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate di Impresa in una controversia in materia di franchising, quando essa non riguardi solo l'esecuzione del contratto bensì l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l'indebito utilizzo di privative registrate. In tal caso, l'illegittimo uso di segni distintivi attrae la competenza sulla domanda di adempimento contrattuale.
Viola i diritti ex artt. 20 e 23 del titolare del marchio il franchisee che in un punto vendita c.d. “monomarca” offre in vendita prodotti privi del (altro…)
E' inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. E' inadempiente all'obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che - sia prima che dopo l’emissione di un'ordinanza cautelare che inibisca tale attività - abbia frequentato un'attività commerciale che fornisca servizi in concorrenza con l'ex affiliante, assumendo la funzione di titolare o socio di fatto della stessa o comunque svolgendovi attività lavorativa in collaborazione con il personale.
Va respinta la domanda diretta ad accertare un concorso negli inadempimenti contrattuali dell'ex affiliato da parte delle società presso cui l'ex affiliato svolge, di fatto, le proprie attività in concorrenza quando non sia stato provato l’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato che tali società conoscessero specificamente le clausole contrattuali (nella specie, relative all’obbligo di pagamento delle royalties e agli obblighi di non concorrenza) del contratto di affiliazione commerciale.
Non è fondata la domanda risarcitoria fondata sull'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 della legge 192/1998 quando l'affiliato non abbia dimostrato di trovarsi in una situazione di dipendenza economica rispetto all'affiliante e, in particolare, nell'ipotesi in cui questi non sia l’unico soggetto che (altro…)