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Sentenze con tag: giudizio di confondibilità

Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2026, n. 4369/2024
Confondibilità tra insegna e marchio complesso
Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei...

Deve considerarsi debole il marchio complesso le cui componenti descrittive e figurative presentano un collegamento logico con la natura dei prodotti rappresentati; il loro abbinamento ad un elemento denominativo, avente solo un’assonanza fonetica con i prodotti, è idoneo a rafforzare il collegamento tra la parte denominativa del segno e i prodotti rappresentati [marchio costituito dall’espressione Canapè – Antica Canapa d’Abruzzo e dal disegno di foglie di canapa e di una catena montuosa, per prodotti a base di canapa]; la considerazione della debolezza del marchio si risolve in una tutela attenuata dello stesso, essendo sufficienti lievi variazioni per escluderne la violazione.

Nella valutazione di confondibilità di un’insegna rispetto ad un marchio complesso, il confronto non può avere come termine di riferimento la sola parte denominativa del marchio, comprendente al suo interno anche una componente figurativa, dovendo avere ad oggetto il marchio nel suo insieme,  cosicché deve escludersene la confondibilità qualora l’impressione generale suscitata, avuto riguardo anche alle componenti figurative del segno, ritenuto complessivamente “debole”, non sia la stessa.

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11/09/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Numero: 4369/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 24749 –  2020
Tribunale di Napoli, 14 Luglio 2022, n. 9831/2022
Giudizio di confondibilità quando il marchio anteriore è debole ai fini dell’accertamento della contraffazione e della concorrenza sleale confusoria
Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla...

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all'accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.

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09/04/2025
Data sentenza: 14/07/2022
Numero: 9831/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Reale
Registro : RG – 14134 –  2022
Tribunale di Catanzaro, 3 Luglio 2024, n. 604/2024
Azione di contraffazione del marchio: modalità di valutazione del rischio confusorio
La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici,...

La tutela prevista dall’art. 2598, comma 1, c.c., è cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.

Ai fini del giudizio di confondibilità, di cui dell’art. 20 c.p.i., il c.d. rischio confusorio deve essere accertato attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione diversi fattori, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti, non deve avvenire in via analitica attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni elemento, ma in via globale e sintetica, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che deve essere condotta alla stregua della normale diligenza e avvedutezza del consumatore di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Una volta accertato il c.d. fumus boni juris, il periculum in mora è da ritenersi in re ipsa poiché la concorrenza confusoria comporta di per sé un drenaggio irreversibile di clientela e devalorizzazione o discredito dell’immagine commerciale e dei segni distintivi.

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19/10/2024
Data sentenza: 03/07/2024
Numero: 604/2024
Carica: Giudice Monocratico
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 886 –  2024
Tribunale di Venezia, 4 Maggio 2023
Il giudizio di confondibilità e di contraffazione del marchio registrato, con particolare riferimento ai marchi denominativi
Con riferimento ai diritti del titolare del marchio d’impresa registrato, l’art. 20, lett. b) c.p.i. consente al titolare di vietare...

Con riferimento ai diritti del titolare del marchio d'impresa registrato, l’art. 20, lett. b) c.p.i. consente al titolare di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, laddove tale segno sia idoneo, alle condizioni descritte dalla norma, a generare un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Il giudizio di confondibilità deve essere condotto in ragione delle caratteristiche visive, fonetiche e concettuali tra i marchi, tenendo conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio del mercato di riferimento; consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. La particolare attenzione del consumatore o utente di riferimento bilancia, dunque, in termini di esclusione del rischio di confusione, l’elemento pertinente relativo alla identità o affinità dei prodotti contrassegnati, così come fa ritenere che lo stesso consumatore abbia sufficiente ricordo della differenza dei segni (se, come nel caso in esame, il mercato di riferimento è quello dei prodotti terapeutici, il consumatore medio, mediato dall’intervento del medico e del farmacista, deve considerarsi attento e consapevole delle differenze riportate, non essendo indotto in confusione circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti contrassegnati).

Con particolare riferimento ai marchi denominativi, la valutazione di interferenza dev’essere condotta in ragione della intera denominazione dei segni, non essendo di regola consentito dare prevalenza ad una parte soltanto degli stessi, salvo che detta parte possa reputarsi predominate, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, e tale da attrarre i consumatori ed utenti di riferimento quale espressione di distintività (nel caso di specie, si è escluso un rischio di confusione tra i marchi “Torvast” ed “Ezevast”, posto che al lemma comune “vast”, costituente in entrambi la parte finale, non può attribuirsi alcuna valenza distintiva predominante dei marchi sopra considerati).

L’art. 20 lett. c) c.p.i. consente al titolare del marchio registrato di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile, anche per contrassegnare prodotti non affini, se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta rinomanza. Benché, per l’integrazione nell’illecito in discussione, non sia necessario che la contraffazione sia “confusoria”, presupposto dalla fattispecie è, comunque, l’oggettiva identità o somiglianza tra i segni che consenta dal contraffattore di agganciarsi al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio altrui, ottenendone indebito vantaggio o arrecando pregiudizio.

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16/08/2024
Data sentenza: 04/05/2023
Registro : RG – 2400 –  2023
Tribunale di Bologna, 10 Giugno 2022
Contraffazione del marchio “forte”, giudizio di confondibilità e principio di unitarietà dei segni distintivi
La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio...

La tutela del marchio ex art. 20 c.p.i. certamente contempla l’uso non autorizzato di segno uguale o simile al marchio registrato altrui per prodotti o servizi identici o affini, se ciò determina un rischio di confusione per il pubblico.
La tutela del marchio ai sensi dell’art. 20, lett. b), c.p.i., dopo la riforma del 1992, comprende non solo il rischio di confusione costituito dalla identità o somiglianza dei segni, accompagnato dall’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche quello consistente nella semplice associazione dei due segni, tale per cui il pubblico possa essere tratto in errore circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali o di gruppo.
Il principio della unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale.

[Nel caso di specie, l’uso non autorizzato del segno "Vittoria" integra violazione delle privative attoree, in diretta usurpazione del marchio "Vittoria" ed in diretta contraffazione pure del marchio "Vittoria immobiliare", sebbene composto, di cui la parola "Vittoria" costituisce il cuore, cioè a dire l’elemento distintivo, il nucleo ideologico-espressivo connotato di particolare attitudine individualizzante e distintiva. Il rischio di confusione permane benché alla parola "Vittoria" la convenuta abbia aggiunto la parola "costrizioni", perché alla stregua di un giudizio in via globale e sintetica, tale aggiunta, peraltro meramente descrittiva del settore di attività, non è idonea a escludere la contraffazione del marchio “forte” quale è "Vittoria immobiliare", il cui nucleo essenziale è da individuarsi nella parola "Vittoria".]

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19/11/2023
Data sentenza: 10/06/2022
Registro : RI – 1008 –  2018
Tribunale di Napoli, 19 Gennaio 2023
La tutela del marchio forte e natura della retroversione degli utili
La qualificazione del marchio come forte determina l’estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini...

La qualificazione del marchio come forte determina l'estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

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02/09/2023
Data sentenza: 19/01/2023
Registro : RG – 28257 –  2017
Corte d'appello di Milano, 16 Luglio 2020
Contraffazione di marchio forte
In presenza di un marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino...

In presenza di un marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del ‘cuore’ del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

Si definisce “marchio forte” il segno privo di attinenza e concettualmente distante dal prodotto da esso contraddistinto.

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

L’apprezzamento della somiglianza tra il marchio registrato e il segno asseritamente contraffattorio deve compiersi “non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica” (Cass. civ. 15840/2015; Cass. civ. 3118/2015; Cass. civ. 1906/2010) e “con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro” (Cass. civ. 4405/2006).

In relazione al marchio forte, il giudizio di confondibilità deve avvenire valutando l’attinenza del segno asseritamente contraffattorio al c.d. “nucleo ideologico caratterizzante il messaggio” del marchio registrato.

La differenza qualitativa dei prodotti e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione essendo possibile, anzi probabile, che il consumatore meno avveduto sia indotto a ritenere che la stessa impresa produca a prezzi diversi prodotti di diversa qualità.

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17/07/2022
Data sentenza: 16/07/2020
Registro : RI – 1973 –  2019
Tribunale di Bologna, 20 Luglio 2020
Nullità del marchio successivo simile al segno anteriore riproducente l’immagine di un avo e assenza di concorrenza sleale. Carenza di legittimazione attiva
La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo...

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto - se non in alcun modo provata - l'autodefinizione in termini di "ex titolare di fatto del marchio" o anche di "autore morale dell'immagine riportata nel marchio".

La circostanza che l'insegna, e più in generale l'immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E' principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L'uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell'osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

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26/06/2022
Data sentenza: 20/07/2020
Registro : RG – 684 –  2016
Tribunale di Milano, 21 Marzo 2018
La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica
Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non...

Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).

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01/03/2019
Data sentenza: 21/03/2018
Registro : RG – 41699 –  2015
Tribunale di Genova, 7 Novembre 2017
Evidenza
La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)
Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta...

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l'altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, (altro…)

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29/11/2018
Data sentenza: 07/11/2017
Registro : RG – 6833 –  2015
Tribunale di Milano, 13 Luglio 2017
Rischio di confusione e “post sale confusion” nella contraffazione di marchio
Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete...

Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)

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09/10/2017
Data sentenza: 13/07/2017
Registro : RG – 22761 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Maggio 2017
Canoni tradizionali del giudizio di confondibilità tra marchi
Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa...

Il giudizio di confondibilità tra marchi si modula secondo canoni tradizionalmente seguiti, attraverso una valutazione globale del rischio di associazione. Essa implica una interdipendenza fra i fattori presi in considerazione ed in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. Cosicché, (altro…)

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21/08/2017
Data sentenza: 23/05/2017
Registro : RG – 20528 –  2015
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