Si configura la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. (per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea) nel caso in cui l’assemblea, convocata per due volte dall’amministratore revocato, in adempimento dell’ordine del giudice, non sia mai riuscita a raggiungere il quorum deliberativo per la nomina di un nuovo amministratore: in tal caso, l’assemblea non è in grado di funzionare e il conflitto tra i soci, che paralizza il funzionamento dell’assemblea, è serio e non se ne può prevedere il superamento in un termine ragionevole.
Ove l’amministratore unico non abbia tempestivamente accertato il verificarsi della causa di scioglimento e non abbia iscritto alcuna dichiarazione, spetta al Tribunale dichiarare la causa di scioglimento, con decreto da iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c.
In caso di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea, il Tribunale procede immediatamente alla nomina del liquidatore, senza convocare l’assemblea che si è già dimostrata incapace di operare.
Sussiste la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 co. 1 n. 3 c.c. - che giustifica altresì la nomina del liquidatore d'ufficio - qualora vi sia protratta inattività dell’assemblea per impossibilità di funzionamento della stessa causata dal dissidio insanabile tra i soci incapaci di assumere alcuna deliberazione sull’approvazione dei bilanci e/o su altri punti all’ordine del giorno.
La nomina del liquidatore da parte del tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell’assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l’assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, o dovrà stabilire il compenso del liquidatore, o potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione, o alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal tribunale.
Ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., il liquidatore, anche se di nomina giudiziale, è tenuto a curare l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle imprese. Il provvedimento di nomina deve essere comunicato dalla Cancelleria, oltre che alle parti ove non adottato in udienza, anche al liquidatore nominato, affinché possa valutare l’accettazione dell’incarico. In caso di accettazione dell’incarico, il liquidatore dovrà provvedere alla relativa iscrizione; qualora, al contrario, non intenda accettare per incapienza della società rispetto ai costi della liquidazione, è tenuto a depositare apposita nota nella quale dia atto o del mancato rinvenimento di fondi sociali per provvedere alla liquidazione o se la società sia astrattamente soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale.
La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che la nomina del liquidatore avvenga ad opera del Tribunale. In particolare, la circostanza della mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio rende opportuna la nomina di un soggetto terzo.
Sussiste la causa di scioglimento di una s.r.l. per impossibilità di funzionamento dell'assemblea ex art. 2484, co. 1, n. 3 c.c., qualora si manifesti una totale inerzia dell’organo assembleare. Tale inerzia può essere comprovata non solo dalla sistematica diserzione delle assemblee convocate ma anche dalla mancata costituzione dei soci nel procedimento giudiziale promosso per l'accertamento della causa di scioglimento.
In un simile contesto di paralisi decisionale, l'amministratore unico è legittimato a proporre istanza al tribunale affinché accerti la causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2485, co. 2, c.c.
Per ragioni di economia processuale, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso camerale volto a ottenere sia la dichiarazione di scioglimento della società sia la contestuale nomina giudiziale del liquidatore, in quanto l'intervento surrogatorio del tribunale per la nomina del liquidatore, previsto dall'art. 2487, co. 2, c.c., è giustificato non solo in caso di omessa convocazione da parte dell'organo amministrativo, ma anche qualora l'assemblea, sebbene regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi, rendendo così ragionevole che la stessa non sia in grado di provvedere alla nomina.
Ove venga richiesta all'autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l'incapacità dell'assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l'autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.
La causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. si configura quando le decisioni assembleari compromesse hanno carattere di indispensabilità ed essenzialità, tali da impedire all’assemblea di esercitare le proprie funzioni essenziali. Rientrano tra tali decisioni l’approvazione del bilancio e la revoca o conferma dell’organo di gestione.
In presenza di una paralisi decisionale derivante da un conflitto paritetico tra soci e dall’inerzia dell’amministratore nell’accertare lo scioglimento, il tribunale deve accertare e dichiarare la causa di scioglimento ex art 2485, comma 2, c.c. e nominare il liquidatore, senza convocare un’assemblea ormai incapace di deliberare.
Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l'impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.
L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.
La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2 cc, declinata nel dissidio insanabile tra i soci che si rifletta sulla gestione dell’impresa, quando l’entità del contrasto è tale da rappresentare un ostacolo insormontabile al funzionamento della società, riguarda le società composte da due soli soci.
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.
Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.
Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.
In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.
Benché sussista un impedimento dovuto a condizioni di salute nell'esercitare i potere di amministratore e/o i diritti sociali, ciò non è sufficiente ad integrare un'impossibilità oggettiva di conseguimento dell'oggetto sociale o di funzionamento dell'assemblea, allorquando l'amministratore di sostegno possa essere autorizzato dal giudice tutelare a sostituirsi nell'esercizio delle prerogative tipiche del socio e/o amministratore. Tali poteri, se non già compresi nel decreto di nomina, possono comunque essere conferiti dal giudice tutelare con una modifica ad hoc del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, il quale potrà così convocare l'assemblea ai fini delle determinazioni necessarie a garantire la prosecuzione dell'attività sociale, come ad es. la nomina di un nuovo amministratore dotato dei requisiti e delle abilitazioni di natura tecnica richieste dal particolare tipo di attività svolta dalla società oppure la messa in liquidazione volontaria.