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Sentenze con tag: interposizione fittizia

Tribunale di Milano, 12 Settembre 2025
Sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. di partecipazioni sociali fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi
Anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra, al pari della revocatoria, nel perimetro di applicazione dell’art. 2905, secondo...

Anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra, al pari della revocatoria, nel perimetro di applicazione dell’art. 2905, secondo comma, c.c. e consente al creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni oggetto dell’atto che assume simulato e pregiudizievole per le sue ragioni. Il creditore che sostiene che partecipazioni sociali sono fittiziamente o fiduciariamente intestate a terzi può quindi chiederne il sequestro conservativo ai sensi della medesima norma.

Il sequestro conservativo previsto dall’art. 2905, secondo comma, c.c. mira a evitare che, nelle more dell’accertamento dell’inefficacia dell’atto, i beni siano acquistati da un subacquirente di buona fede, al quale il creditore non può opporre l’accoglimento della revocatoria ai sensi dell’art. 2901, quarto comma, c.c. La medesima esigenza di tutela ricorre per la simulazione, che non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415, primo comma, c.c.).

La titolarità apparente cui si riferisce l’art. 1415, primo comma, c.c. può derivare indifferentemente da un atto di alienazione del debitore (simulazione assoluta) o da un atto di acquisto (interposizione fittizia di persona), perché identici sono il pericolo derivante dalla successiva circolazione del bene nelle more dell’accertamento della titolarità effettiva e l’esigenza di protezione del creditore del vero proprietario.

Nel sequestro conservativo ai sensi dell’art. 2905, secondo comma, c.c. il periculum consiste nell’interesse del creditore a evitare l’infruttuosità dell’azione di merito per effetto della dismissione del bene oggetto del contratto simulato o della sua perdita di valore, e può essere provato con elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito o con elementi soggettivi tratti dal suo comportamento. L’apertura della liquidazione giudiziale delle società controllate non esclude il periculum relativo alle quote della controllante, delle quali resta possibile disporre.

Costituiscono indizi dell’intestazione fittizia di partecipazioni [detenute tramite società fiduciaria] il prezzo di acquisto irrisorio rispetto al valore della società controllata, lo stretto rapporto di parentela tra titolare apparente e debitore, la conduzione personale delle trattative e dell’acquisto da parte del debitore e la riconducibilità a quest’ultimo dell’effettiva attività gestoria.

La società fiduciaria formalmente intestataria delle partecipazioni di cui si chiede il sequestro è legittimata passiva nel procedimento cautelare; l’accertamento della natura germanistica o romanistica dell’intestazione fiduciaria attiene al merito della lite.

Ai fini dell’azione di simulazione, la nozione di credito idonea a fondare l’interesse ad agire del creditore è ampia e comprende ogni legittima ragione o aspettativa di credito.

L’accordo simulatorio deve risultare da atto scritto soltanto se è fatto valere nei rapporti tra le parti; se è fatto valere da terzi o da creditori, oppure se è dedotta l’illiceità del negozio dissimulato, può essere provato con testimoni o presunzioni.

La ripartizione degli affari tra la sezione specializzata in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale è questione di mero riparto interno, estranea alla competenza.

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20/10/2026
Data sentenza: 12/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 23000 –  2025
Tribunale di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 629/2024
Intestazione fiduciaria: natura, struttura e causa del contratto
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui...

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui l’intestatario fiduciario (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) acquista la titolarità effettiva dei beni, restando, tuttavia, obbligato, in forza del pactum fiduciae — rapporto interno di natura obbligatoria — a conformare il proprio comportamento agli accordi intercorsi con il fiduciante e a ritrasferire il bene al verificarsi dell’evento convenuto o alla cessazione del rapporto fiduciario.

Nell’ambito dell’intestazione fiduciaria, è escluso qualsiasi intento liberale, essendo la titolarità del fiduciario meramente provvisoria e strumentale al ri-trasferimento; ne consegue che l’effetto traslativo dell’atto non contrasta con la natura fiduciaria dell’operazione e che la provenienza della provvista dal fiduciante assume rilievo quale giustificazione dell’obbligo di retroversione, senza attribuire al fiduciario alcun diritto alla ripetizione del corrispettivo.

Il negozio fiduciario è ammissibile ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto espressione dell’autonomia contrattuale delle parti nella conclusione di contratti atipici, nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti e si configura come un’operazione di collegamento negoziale tra un negozio ad effetti reali e uno ad effetti obbligatori, diretta alla realizzazione di un programma fiduciario unitario nel quale si sostanzia la causa del contratto; l’operazione fiduciaria, infatti, pur articolandosi formalmente in una pluralità di negozi, presenta carattere causale unitario, dovendosi individuare la causa del contratto nella realizzazione del programma fiduciario che può consistere nel trasferimento della titolarità formale delle partecipazioni al fiduciario e nell’assunzione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di ritrasferirle al fiduciante a semplice richiesta.

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25/02/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 629/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro : RG – 4504 –  2021
Tribunale di Ancona, 23 Ottobre 2026, n. 79/2025
Inconfigurabilità dell’interposizione fittizia nell’atto costitutivo di società di capitali
Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione...

Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione fittizia dei soci che risultano aver sottoscritto il capitale sociale della società e ciò in ragione dell’inderogabile principio della tutela dei terzi di fronte alla apparenza del diritto come risulta dal sistema di pubblicità legale costituito dal registro delle imprese. Il contratto sociale, infatti, non è mero atto interno tra soci, ma è destinato ad incidere nella sfera dei terzi estranei contraenti e, pertanto, dopo l’iscrizione di un ente dotato di autonoma personalità giuridica non può avere rilevanza alcuna divergenza tra la reale volontà dei contraenti e le risultanze della pubblicità legale. L’eventuale pactum fiducia tra il socio e un terzo ha rilevanza solo tra detti soggetti, ma solo il fiduciario può essere considerato socio. In ogni caso, la domanda volta all’accertamento dell’interposizione fittizia è diversa da quella volta all’accertamento dell’interposizione reale in quanto fondata su fatti differenti e il giudice non può pronunciarsi sulla seconda ove non sia stata proposta tempestivamente.

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08/01/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 79/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Federica Minervini
Registro : RG – 5858 –  2023
Tribunale di Torino, 21 Giugno 2022
Ambito di applicazione dell’art. 2560, co. 2, c.c. sui debiti relativi all’azienda
Al termine dell’affitto d’azienda, l’affittante risponde in solido con l’affittuario delle obbligazioni assunte da quest’ultimo durante l’affitto, dovendosi pur in...

Al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto, dovendosi pur in tal caso applicare l’art. 2560, co. 2, c.c., secondo una lettura della norma che trova indiretta conferma nell’art. 104 bis, co. 6, l.fall., il quale stabilisce oggi che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c.: il che significa che, pur nell'ipotesi di affitto di azienda attuato nell'ambito della procedura concorsuale, in mancanza di detta norma di contenuto derogatorio, si applicherebbe l'art. 2560 c.c., che determinerebbe, all'esito della retrocessione dell'azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario.

Il rigore dell’art. 2560, co. 2, c.c., per il quale l’acquirente dell’azienda non risponde dei debiti contratti dall’alienante, se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, cessa di essere applicabile nel caso limite dell’identità soggettiva – sostanziale, se non formale – tra alienante e acquirente, la quale è significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell'azienda, sottesa all’art. 2560 c.c., come nel caso di un conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale.

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10/04/2024
Data sentenza: 21/06/2022
Registro : RG – 19902 –  2020
Tribunale di Milano, 18 Giugno 2018
Sui requisiti di ammissibilità dell’interrogatorio formale quale prova in giudizio della simulazione di una opzione di acquisto di quote di S.r.l.
La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di...

La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di simulazione (c.d. "controdichiarazione") che nel caso di interposizione fittizia deve essere un accordo (quanto meno) a tre, giacché devono partecipare alla controdichiarazione sia le parti del contratto simulato sia il terzo contraente effettivo. (altro…)

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11/01/2022
Data sentenza: 18/06/2018
Registro : RG – 73342 –  2014
Corte d'appello di Brescia, 30 Gennaio 2017
Simulazione relativa per interposizione fittizia nell’acquisto di quote sociali
Nel contenzioso inerente ad azione di simulazione relativa per interposizione fittizia, nell’ambito di acquisto di quote sociali (nella specie di...

Nel contenzioso inerente ad azione di simulazione relativa per interposizione fittizia, nell’ambito di acquisto di quote sociali (nella specie di s.n.c.), grava sull’attore allegare e provare il presupposto essenziale della simulazione medesima, nonché la partecipazione del terzo all’accordo simulatorio. (altro…)

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26/02/2019
Data sentenza: 30/01/2017
Registro : RG – 1310 –  2012
Tribunale di Milano, 19 Giugno 2017
Rinuncia del socio al diritto di opzione a favore di srl dal medesimo amministrata: azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Ove l’azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio...

Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico (altro…)

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01/09/2017
Data sentenza: 19/06/2017
Registro : RG – 46013 –  2015
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