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Sentenze con tag: invalidità della delibera assembleare

Tribunale di Catanzaro, 2 Giugno 2025, n. 229/2025
Invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza
Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti...

Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l’illiceità della delibera.

All'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

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28/02/2026
Data sentenza: 02/06/2025
Numero: 229/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 4292 –  2021
Tribunale di Roma, 2 Luglio 2023, n. 2255/2023
Cessazione della materia del contendere per sostituzione della delibera impugnata
L’art. 2377, co. 8 c.c., applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. in virtù del richiamo ai sensi dell’art. 2479-ter,...

L’art. 2377, co. 8 c.c., applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. in virtù del richiamo ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 4, c.c., dispone che “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”. Ne deriva che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.

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19/11/2025
Data sentenza: 02/07/2023
Numero: 2255/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 2602 –  2022
Tribunale di Roma, 12 Giugno 2023
Sostituzione della delibera nulla per irregolare convocazione del socio di s.r.l.
Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al...

Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al momento dell’introduzione del giudizio risultasse aver perso la qualifica di socio, sia stato nelle more reintegrato nella compagine sociale in forza di provvedimenti cautelari di sospensione delle precedenti delibere di esclusione.

L’avvenuta sostituzione, in pendenza di giudizio, della delibera impugnata con altra delibera adottata in conformità della legge comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 2377 co. 8 c.c., a sua volta richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, non assume rilevanza il fatto che l’invalidità dedotta dal ricorrente sia riconducibile alla fattispecie della nullità. Invero, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale la sanatoria dei vizi, contemplata dall’art. 2377 c.c., opera anche in caso di nullità della delibera; specie ove la nullità dipenda da vizi che, seppur radicali, afferiscono a profili di natura formale, quali quelli inerenti alla convocazione dei soci. Né può parlarsi di assoluta inesistenza della delibera impugnata, trattandosi di atto collegiale che, seppur affetto dal vizio di convocazione dell’attore, è in ogni caso univocamente riferibile all’assemblea dei soci della convenuta ed al contempo espressivo della volontà collegiale manifestata dai partecipanti mediante l’esercizio dei rispettivi diritti di voto.

Tuttavia, il vizio di convocazione del socio attore rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite, poiché dimostra l’originaria fondatezza della domanda attorea. Tale vizio non può ritenersi sanato dal fatto che il voto del socio irregolarmente convocato sarebbe stato comunque ininfluente ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Al riguardo va osservato che in tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla poiché l’omessa convocazione comporta la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare che determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima.

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02/04/2024
Data sentenza: 12/06/2023
Registro : RG – 48616 –  2020
Tribunale di Venezia, 14 Aprile 2023
Arbitrato irrituale sull’invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della...

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in via esemplificativa, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. Attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabile anche d'ufficio, e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.). Tuttavia, con specifico riferimento all’ipotesi di invalidità della delibera discendente dalla mancata convocazione di un socio, ferma la nullità della delibera, non sussiste coincidenza tra l'ambito delle nullità e l'area più ristretta della indisponibilità del diritto, dovendo in quest'ultima area essere ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, per le quali solo, infatti, residua il regime della assoluta inderogabilità e, quindi, della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto. La nullità della delibera assembleare per mancata convocazione del socio è, per contro, soggetta al regime della sanatoria della nullità previsto dall’art. 2379 bis c.c., richiamato in tema di s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c. Infine, il diritto all'informazione del singolo socio in occasione della convocazione di assemblea è oggetto di una previsione posta a garanzia di un interesse individuale del socio stesso e non anche di soggetti terzi e, di conseguenza, da quest'ultimo disponibile e rinunciabile.

L’eccezione di arbitrato irrituale non integra questione di competenza, ma di proponibilità della causa nel merito, in quanto per il tramite di una clausola compromissoria irrituale le parti pattuiscono una preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie. In caso di arbitrato irrituale non è applicabile l’art. 819 ter, co. 2, c.p.c. in punto translatio iudicii.

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12/12/2023
Data sentenza: 14/04/2023
Registro : RG – 213 –  2022
Tribunale di Milano, 24 Marzo 2023
Il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non si riflette, come causa d’invalidità, sulla deliberazione dell’assemblea dei soci
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003,...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale.

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima.

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo); tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non poter prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Qualora sia stato violato il procedimento relativo alla decisione del consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea dei soci, l’eventuale invalidità di tale procedimento non si estende in automatico alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, trattandosi di procedimenti separati e autonomi. Invero, la deliberazione dell’assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato non è inesistente, nulla o annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell’assemblea non può riflettersi, come causa d’inesistenza o d’invalidità, sulle deliberazioni dell’assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell’assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione.

Se la decisione di convocazione dell’assemblea dei soci sia stata presa nell’ambito di un vizio deliberativo del consiglio di amministrazione, tale vizio non comporta alcuna conseguenza rispetto alla legittimità dell’assemblea dei soci, purché siano state rispettate le modalità formali di convocazione dell’assemblea dei soci previste nello statuto oppure, nel caso di s.r.l., in base all’art. 2479 bis c.c.

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19/06/2023
Data sentenza: 24/03/2023
Registro : RG – 34756 –  2020
Tribunale di Torino, 13 Marzo 2019
Scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e competenza in relazione alla nomina del liquidatore.
Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale quando sia provata l’indisponibilità di...

Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale quando sia provata l'indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.

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27/01/2020
Data sentenza: 13/03/2019
Registro : RG – 22662 –  2017
Tribunale di Catania, 20 Febbraio 2018
Invalidità di delibere di approvazione del bilancio di srl
La disciplina della sospensione feriale dei termini è applicabile anche in materia di impugnazione di delibere assembleari. I debiti tributari...

La disciplina della sospensione feriale dei termini è applicabile anche in materia di impugnazione di delibere assembleari.

I debiti tributari dovevano essere iscritti in bilancio (altro…)

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20/08/2018
Data sentenza: 20/02/2018
Registro : RG – 16278 –  2013
Tribunale di Catania, 6 Marzo 2017
Impugnazione della delibera assembleare di revoca dell’ulteriore delibera assembleare di società cooperativa, attributiva ai soci dell’uso esclusivo perpetuo di spazi condominiali
L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione...

L’impugnazione di delibera di assemblea di cooperativa deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 2377 c.c., applicabile in ragione del rinvio generale operato dall’art.2519 c.c. alle disposizioni in tema di società per azioni. Di contro, la disciplina delle società cooperative non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 1137 c.c. con conseguente impossibilità di mutuare il termine di trenta giorni ivi fissato.

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28/03/2018
Data sentenza: 06/03/2017
Registro : RG – 19072 –  2014
Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2016
Invalidità della delibera assembleare di s.r.l. per difetto assoluto di informazione e decadenza del termine previsto per l’impugnazione
È invalida la delibera assembleare per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. qualora uno dei soci,...

È invalida la delibera assembleare per difetto assoluto di informazione ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. qualora uno dei soci, (i) per circostanze tecniche fortuite indipendenti dalla sua volontà (ii) e non attribuibili a sua colposa negligenza, non abbia avuto conoscenza (altro…)

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01/03/2017
Data sentenza: 19/12/2016
Registro : RG – 4187 –  2015
Tribunale di Roma, 10 Ottobre 2016
Evidenza
Impugnazione delibere. Carenza di legittimazione attiva della società. Carenza di legittimazione passiva del socio. Ammissibilità del solo intervento adesivo dipendente
Deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l’annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea:

Deve escludersi in radice che la società sia legittimata a chiedere l'annullamento di deliberazioni assunte dalla propria assemblea: (altro…)

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20/12/2016
Data sentenza: 10/10/2016
Registro : RG – 66102 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Aprile 2016
Riduzione del capitale, utili di periodo e interesse alla stabilità della delibera di ricostituzione del capitale sociale
La delibera con cui l’assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di...

La delibera con cui l'assemblea dispone il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale senza tenere conto degli utili di periodo risultanti da una situazione economica-patrimoniale straordinaria è invalida perché le disponibilità della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità (altro…)

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12/06/2016
Data sentenza: 05/04/2016
Registro : RG – 2674 –  2016
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2015
Evidenza
Invalidità e sospensione cautelare della delibera assembleare assunta con voto determinante del falsus procurator
È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente...

È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente rilasciata (conf. Cass. n.1624/2015).

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11/04/2016
Data sentenza: 22/12/2015
Registro : RG – 71103 –  2015
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