Se gli internet service provider, pur non responsabili dell'illecito, sono qualificabili come intermediari, possono essere destinatari di ordini inibitori a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa.
Affinché l'ordine inibitorio del giudice possa essere ritenuto operante anche con riferimento a condotte future (nel caso di specie, il blocco di futuri siti web lesivi dei diritti dell'attrice) è necessario che vi sia effettiva coincidenza oggettiva e soggettiva con le condotte censurate: in altre parole, è necessario che tali condotte risultino attuative del medesimo comportamento illecito e che siano poste in essere dai medesimi soggetti o da soggetti ad essi direttamente collegati.
La concessione di un lasso temporale tra l'ordine dell'autorità giudiziaria e il computo della penale non va inteso come possibilità di conformarsi all’ordine in un momento successivo alla sua comunicazione.
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando (altro…)
La pubblicazione di link di collegamento a portali terzi, attraverso cui è possibile accedere ad opere protette dal diritto d’autore ha natura illecita se tali collegamenti sono effettuati in assenza di qualsiasi preventiva autorizzazione del titolare. Negli stessi termini (altro…)
Quando l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video on line non può essere qualificata come fornitura di servizi di mero hosting neutro e passivo, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dei contenuti audiovisivi, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità e trova applicazione l’art. 2043 c.c..
Il gestore della piattaforma sarà sottratto dai benefici di irresponsabilità nel caso in cui la sua attività si configuri in un’assistenza consistente nell’ottimizzazione dei contenuti digitali ed abbia contribuito all’editing del materiale lesivo degli interessi tutelati all’interno della rete internet.
Non potrà essere esclusa la responsabilità del gestore della piattaforma tutte le volte in cui questo venga messo a conoscenza dell’illiceità dei dati trasmessi, dovendo quest’ultimo rispondere nel caso in cui non si sia prontamente attivato per la rimozione o disattivazione dei contenuti ma abbia proseguito nella fornitura degli strumenti per la continuazione della condotta illecita. La conoscenza effettiva, in qualsiasi modo acquisita, anche autonomamente, farà sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del provider. La conoscenza effettiva dell’illecito non necessita dell’indicazione specifica di ogni URL per la localizzazione delle opere abusivamente pubblicate in quanto lo stato della tecnica attuale consente al provider di identificare i contenuti illeciti sulla base del titolo delle opere audiovisive.
Il danno subito dal titolare dei diritti autorali andrà determinato sulla base del criterio di stima del prezzo del consenso.
Quando l’attività dell’ISP non può essere classificata nell'ambito del mero hosting, ma si identifica in una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico dei contenuti immessi in rete dagli utenti attraverso un’organizzazione dettagliata, è inapplicabile, in relazione a questa attività, l’art. 16 del d. lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità.
Il gestore della piattaforma (altro…)
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA. (altro…)
Non è applicabile il regime di limitazione della responsabilità previsto dall’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE al fornitore di servizi della società dell’informazione che anziché limitarsi alla fornitura di servizi di hosting passivo consente una facile e svariata scelta con una semplice consultazione di migliaia di filmati non causalmente immessi dagli utenti ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie. Un sistema così avanzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting e rappresenta invece un sofisticato content-provider, una sofisticata organizzazione di sfruttamento pubblicitario dei contenuti immessi in rete.
L’effettiva conoscenza della natura illecita dei dati memorizzati e trasmessi, farà sorgere in capo all’ISP una responsabilità civile e risarcitoria. Con “effettiva conoscenza” si intende la conoscenza in qualunque modo, anche autonomamente, acquisita pure in assenza di un intervento delle autorità competenti o di una specifica diffida proveniente dal titolare dei diritti sui contenuti illecitamente diffusi.
Il danno da abusiva riproduzione di estratti di opere televisive va quantificato secondo il criterio di stima del c.d. “prezzo del consenso”, da intendersi come il prezzo che il titolare dei diritti lesi avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere.
Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermediari e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per gli hosting provider e gli Internet Service Provider (ISP), previste nel D. Lgs. n. 70/2003 e nella direttiva sul commercio elettronico, lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie, le qualihanno lo scopo di porre fine a violazioni in atto e di impedire che proseguano e si reiterino nel tempo a venire.
Le misure inibitorie e ingiunzionali possono essere emesse anche nei confronti del prestatore intermediario, devono essere effettive per impedire non solo la prosecuzione delle violazioni in corso, ma anche le violazioni future, mediante la reiterazione di quelle verificatesi, eludendo la portata imperativa delle inibitorie anteriormente emesse, attraverso meri espedienti tecnologici. L’effettività della misura inibitoria comporta l’ammissibilità di tale misura, quand’anche vieti in modo totalmente generale l’accesso a un sito internet, ove siano resi accessibili contenuti senza l’autorizzazione del titolare dei diritti, purché proporzionata in modo da bilanciare i diritti di privativa con la libertà di informazione.
Inibire una condotta illecita già verificatasi in passato e più volte reiterata costituisce, già di per sé, sufficiente descrizione del comportamento vietato per il futuro; venuta in essere la condotta inibita e denunciata tale condotta agli ISP, le misure tecniche necessarie a impedire il suo reiterarsi appartengono alla fase attuativa dell’inibitoria, non a quella autorizzativa, implicando, tra l’altro, attività materiali inerenti allo specifico settore tecnologico: diversamente, l’effettività di provvedimenti che indichino a priori le modalità tecniche di attuazione dell’ordine inibitorio sarebbe agevolmente eludibile attraverso escamotage telematici di vario genere.
Sussiste responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando (altro…)