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Sentenze con tag: ispezione

Tribunale di Cagliari, 14 Marzo 2026
Denuncia al tribunale e ispezione dell’amministratore della società
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in...

La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.

Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.

Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.

Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.

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27/01/2026
Data sentenza: 14/03/2026
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Tania Scanu
Registro : RVG – 166 –  2023
Tribunale di Roma, 15 Settembre 2020
Evidenza
Denuncia al Tribunale ex art. 2409 cod. civ. da parte dei componenti del collegio sindacale
Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione...

Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.

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31/03/2021
Data sentenza: 15/09/2020
Registro : RG – 3711 –  2020
Tribunale di Milano, 14 Novembre 2013
Nullità della delibera di aumento di capitale e asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera votata
In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a...

In un giudizio di nullità di delibera di aumento di capitale di srl per asserita falsità della situazione patrimoniale posta a fondamento della delibera stessa, la contestazione di parte che si fondi unicamente sulla constatazione della diversità della situazione patrimoniale portata in votazione rispetto ad una bozza precedentemente elaborata e rilasciata in visione (altro…)

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02/12/2013
Data sentenza: 14/11/2013
Registro : RG – 49247 –  2011
Tribunale di Milano, 4 Maggio 2013
Il diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque...

Il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque è massimamente ampio, e trova limite pressoché esclusivo nell'abuso che il socio intenda farne. (altro…)

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22/05/2013
Data sentenza: 04/05/2013
Registro : RG – 17321 –  2013
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