Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. Sotto il diverso profilo dell’annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, ma a tal è necessario che i vizi siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. La trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall’art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità. L’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall’art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione; dall’altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell’impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.
Laddove la società contesti l'esistenza di una delibera non annotata nei libri sociali, chi se ne avvale verso la società è onerato di provarne con ogni mezzo l'esistenza, il documento rappresentante il verbale non annotato risultando in sostanza un documento rispetto al quale la società va considerata terza per la mancanza di annotazione.
L’estratto dal libro delle decisioni dei soci relativo alla modifica del preposto alla sede secondaria della s.r.l. è atto idoneo alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, in quanto:
(i) la competenza alla sostituzione del preposto a sede secondaria è concorrente tra l’organo amministrativo, quale organo abilitato all’attività gestoria, e l’assemblea, quale organo cui è demandata l’istituzione della sede secondaria e la prima individuazione del preposto (e per estensione anche alla sostituzione),
(ii) ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese detta forma è idonea ad assicurare le esigenze di certezza.