La legittimità delle operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi deve essere valutata considerando le loro ragioni e la loro convenienza.
Non sussiste dubbio, pertanto, che anche alle s.r.l. si applichi la regola che l’amministratore che, agendo in conflitto e perciò violando l’obbligo di lealtà verso la società, provochi un danno alla società è tenuto al risarcimento, in quanto la discrezionalità gestoria è tutelabile solo in quanto l’operazione avvenga nel libero mercato, dove sono appunto gli interessi confliggenti ivi operanti (es.: compratore/venditore) a limitare in primis e secondo parametri generali di convenienza economica l’operato dell’amministratore; quei parametri costituiscono appunto il limite tecnico alle scelte gestorie dell’amministratore.
Quando però lo stesso amministratore, con il suo operato, disinnesca i limiti posti dal mercato, decidendo di operare con se stesso o con parti correlate, ne consegue che il suo operato debba essere valutato da un’istanza terza, il Giudice, al fine di verificare se l’operazione sia conforme all’interesse sociale, con riferimento alle ragioni ed alla convenienza economica dell’operazione medesima.
Nel caso in cui, come quello in esame, i contratti di licenza e di cessione dei marchi sono stati stipulati in evidente conflitto di interesse (in quanto gli amministratori hanno stipulato con se stessi i contratti in questione, essendo loro stessi, da un lato, i titolari dei marchi, dapprima concessi in licenza e successivamente ceduti, e dall’altro lato gli amministratori della società dapprima licenziataria e successivamente acquirente dei marchi), la regola dell’insindacabilità delle scelte economiche effettuate dagli amministratori della società cede a fronte della necessità di valutare se l’operazione compiuta dai rappresentanti ha provocato un danno alla società rappresentata, come è stato accertato nella fattispecie in esame, sulla base della consulenza tecnica, disposta nel giudizio di primo grado.
Il fatto che la validità del marchio oggetto di licenza sia stata contestata da terzi, non implica alcun inadempimento agli obblighi contrattuali di esclusiva né a quelli di garantire l’assenza di impedimenti alla commercializzazione quando la stipulazione del contratto di licenza è precedente rispetto alla (altro…)
Nell’ambito di un contratto di licenza di marchio, la condotta di una parte risulta “abusiva del diritto” allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando (altro…)
In un contratto di licenza di marchio con obiettivi di fatturato minimo, l’inadempimento del licenziatario (altro…)
Nel settore delle mode d'abbigliamento si deve supporre che gli “inputs” creativi possano essere solo dei generici suggerimenti estetici e non la principale obbligazione contrattuale. (altro…)
La legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell’ambito della licenza, (altro…)
In assenza di specifiche contestazioni sul quantum da corrispondere a titolo di royalties derivanti da un contratto di licenza avente ad oggetto la riproduzione ed utilizzo dei capi riportanti un determinato marchio, può essere accolta la domanda di pagamento di una somma di denaro provata da due fatture, oltre interessi dalla scadenza delle fatture al saldo.
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia. (altro…)
In caso di risoluzione anticipata del contratto di licenza di marchio il danno per inadempimento del licenziatario può essere individuato nella misura del minimo garantito contrattualmente pattuito fino alla scadenza naturale del contratto di licenza medesimo.
Nel contratto di licenza di beni della proprietà intellettuale o industriale, le parti possono prevedere una pattuizione sulle modalità di smaltimento delle giacenze di magazzino di res prodotte dal licenziatario in costanza di rapporto ma rimaste invendute (altro…)
In materia di contratto di franchising, avente ad oggetto l’uso dei marchi e dei segni distintivi per lo svolgimento, in affiliazione, dell’attività contrattualizzata, la prosecuzione dell’attività dell’affiliato nonostante sia intervenuta la risoluzione del vincolo per inadempimento del medesimo, legittima (altro…)