Quando l’esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore sia conseguenza diretta ed immediata del licenziamento, scaturito dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato, l’eventuale contenzioso (altro…)
La società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa subordinata, il rapporto di lavoro è caratterizzato dal concorso di una molteplicità di cause collegate, che non si limitano al solo perseguimento dell’oggetto sociale e alla soddisfazione dello scopo mutualistico. Si tratta dunque di una pluralità di rapporti contrattuali (altro…)
Nelle società cooperative la cessazione del rapporto di lavoro in capo al socio non determina l'automatica estinzione del rapporto associativo, posto che i due rapporti sono distinti tra loro e possono dirsi pregiudiziali solo nei casi espressamente previsti dalla legge (recesso, esclusione e morte) e dallo statuto.
E' illegittima la delibera di esclusione di socio di cooperativa che sia fondata su una contestazione di interruzione del servizio che sia consistita, in realtà, in esercizio del diritto di sciopero.
Considerata la natura ritorsiva dell'esclusione dei soci-lavoratori, è parimenti illegittimo il conseguente licenziamento senza preavviso, che è derivato dall'espulsione stessa, considerando il disposto degli artt. 4 l.n. 604 del 1966 e 15 l.n 300 del 1970. In particolare il motivo illecito, quale certamente è lo scopo ritorsivo che connota gli atti compiti dalla cooperativa, inficia la validità anche del licenziamento, rendendolo nullo ex art. 1345 c.c.