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Sentenze con tag: liquidazione della società

Tribunale di Ancona, 14 Marzo 2026
Sulla nomina giudiziale dei liquidatori
L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione...

L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.

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10/02/2026
Data sentenza: 14/03/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro : RVG – 803 –  2025
Tribunale di Milano, 14 Marzo 2026
Della gestione in prorogatio degli amministratori ex art. 2486 c.c. a seguito del rifiuto dell’incarico da parte del liquidatore: regola ed eccezione
Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per...

Una volta nominato il liquidatore ex art. 2487 c.c. e acquisita la sua relazione che dà conto delle ragioni per cui non intende accettare l'incarico, consistente nella mancanza di attivo a disposizione per sostenere la fase di liquidazione e nella indisponibilità dei soci a fornirlo, non si procede alla nomina di altro professionista in quanto si ritiene che ragionevolmente anche un secondo incaricato esprimerebbe le medesime valutazioni. La società resta gestita in prorogatio dall'amministratore in carica tenuto ad agire con i limiti di cui all'art. 2486 c.c. Tuttavia, nel peculiare caso in cui un socio si renda disponibile ad assumere l'incarico di liquidatore, occorre procedere con l'affidamento dell'incarico di liquidatore con i poteri di legge ex art. 2489 c.c.. Qualora più di un socio si dichiari disponibile ad assumere l'incarico, esso va conferito al socio che si distingua per comprovata professionalità e correttezza nell’agire.

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15/11/2025
Data sentenza: 14/03/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RVG – 2133 –  2024
Tribunale di Milano, 26 Febbraio 2024
Morte dell’unico socio accomandatario
Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato...

Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.

Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo.  Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.

Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.

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16/08/2024
Data sentenza: 26/02/2024
Registro : RG – 56518 –  2018
Tribunale di Milano, 31 Agosto 2020
Evidenza
Integrale erosione del capitale sociale, rapporto di fornitura alla società creditrice e responsabilità nei confronti della medesima
Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art....

Al fine di determinare la responsabilità dell’amministratore e riconoscere al terzo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c. è necessario provare non solo la condotta illecita dell’amministrazione (ravvisabile, nel caso di specie, nell’asserito presunto ritardo nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2384 c.c. al verificarsi della causa di scioglimento dell'azzeramento del capitale sociale) ma è necessario altresì provare l’entità del danno subito.
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28/04/2022
Data sentenza: 31/08/2020
Registro : RG – 43236 –  2015
Tribunale di Roma, 18 Luglio 2017
Liquidazione della quota sociale in caso di estinzione della società
Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir...

Qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma (altro…)

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17/02/2019
Data sentenza: 18/07/2017
Registro : RG – 58782 –  2014
Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2016
Evidenza
Legittimità della modalità liquidatoria di assegnazione pro quota ai soci di lotti di terreno sociale previo versamento pro quota a copertura delle passività sociali
E’ insussistente il fumus relativo all’addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore...

E' insussistente il fumus relativo all'addebito di violazione della disciplina ex artt. 2491 e 2462 c.c. da parte del liquidatore che abbia disposto l'assegnazione pro quota ai soci di beni sociali a fronte del versamento pro quota da parte degli stessi soci di somme corrispondenti alle passività sociali. (altro…)

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28/01/2017
Data sentenza: 12/12/2016
Registro : RG – 44146 –  2016
Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2016
Evidenza
Nomina del liquidatore di sas
Il venir meno della categoria dei soci accomandatari e la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi costituisce causa di...

Il venir meno della categoria dei soci accomandatari e la mancata ricostituzione nel termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società ex art. 2323 c.c. (altro…)

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29/07/2016
Data sentenza: 22/02/2016
Registro : RG – 10258 –  2015
Tribunale di Milano, 14 Novembre 2014
Società in nome collettivo e intento liquidatorio del socio per fatti concludenti
Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà...

Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, (altro…)

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30/01/2015
Data sentenza: 14/11/2014
Registro : RG – 9485 –  2012
Tribunale di Genova, 13 Novembre 2013
Responsabilità del socio accomandatario per cattiva gestione degli affari sociali e mancato rispetto delle obbligazioni tributarie. Liquidazione della quota.
Il mancato rispetto dei compiti minimi che discendono dalla qualità di socio accomandatario/amministratore, quali la non osservanza delle obbligazioni di...

Il mancato rispetto dei compiti minimi che discendono dalla qualità di socio accomandatario/amministratore, quali la non osservanza delle obbligazioni di natura tributaria,  legittima il socio accomandante ad avvalersi dell'azione di responsabilità e ad esercitare (altro…)

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23/11/2014
Data sentenza: 13/11/2013
Registro : RG – 3405 –  2011
Tribunale di Bologna, 23 Aprile 2013
Evidenza
Irrilevanza della messa in liquidazione della società ai fini del procedimento di denunzia al tribunale di gravi irregolarità
Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società...

Non costituisce ragione di improcedibilità della denuncia ex art. 2409 c.c. la circostanza che nelle more del procedimento la società sia stata posta in liquidazione, in quanto da un lato il mutato assetto normativo sotteso al regime liquidatorio mira alla conservazione del valore dell'impresa anche mediante l'esercizio provvisorio (altro…)

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10/08/2014
Data sentenza: 23/04/2013
Registro : RG – 4031 –  2012
Tribunale di Milano, 22 Novembre 2013
Evidenza
Trust liquidatorio e cancellazione della cancellazione di società di capitali dopo le Sezioni Unite
Qualora si accerti che il liquidatore e i soci, nonostante la redazione e l’approvazione formale di un documento denominato bilancio...

Qualora si accerti che il liquidatore e i soci, nonostante la redazione e l'approvazione formale di un documento denominato bilancio finale di liquidazione, non abbiano in realtà assolto in alcun modo il procedimento liquidatorio, avendo invece rinviato a data futura e incerta la liquidazione in senso proprio (nella specie, affidando a un trustee tali compiti in relazione al patrimonio aziendale oggetto di conferimento in trust), (altro…)

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16/03/2014
Data sentenza: 22/11/2013
Registro : RG – 8851 –  2013
Tribunale di Milano, 3 Settembre 2013
Responsabilità del commissario liquidatore per mancato incasso di assegno circolare da parte di creditore concorsuale
L’art. 115 l. fall. attribuisce al curatore o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la facoltà di...

L'art. 115 l. fall. attribuisce al curatore o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore la facoltà di individuare, previa autorizzazione del giudice delegato, le modalità più opportune per il pagamento delle somme assegnate ai creditori in sede di riparto concorsuale. (altro…)

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08/12/2013
Data sentenza: 03/09/2013
Registro : RG – 41895 –  2010
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