La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.
L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.
Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.
La disciplina del computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze, dopo la modifica intervenuta con il d.lgs. 224/2010, deve ritenersi differenziata per le società aperte e per le società chiuse. Mentre per le prime le azioni (altro…)
Ai fini dell'ammissibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. non occorre che il pregiudizio fatto valere si sia già concretizzato, essendo sufficiente che ci sia una concreta minaccia dal diritto rivendicato. Deve quindi ritenersi ammissibile (altro…)
La clausola statutaria che preveda l'approvazione delle delibere assembleari "con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale" deve essere interpretata alla luce del principio di maggioranza, (altro…)