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Sentenze con tag: mancata approvazione del bilancio

Tribunale di Bologna, 7 Dicembre 2024
Accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea e nomina giudiziale del liquidatore
E’ integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle...

E' integrata la causa di scioglimento di cui all’articolo 2484,
primo comma, numero 3) del codice civile (norma applicabile alle società di capitali in via generale) ove l'assemblea, varie volte convocata, non sia in grado di approvare il bilancio, a prescindere
dalla circostanza, non rilevante, se la mancata approvazione del bilancio si verifichi per un consapevole dissenso dei soci, rispetto alla gestione societaria; ovvero, per semplice disinteresse della maggioranza dei soci.
Quanto alla nomina dei liquidatori, il sistema normativo prevede una struttura bifasica. In un primo momento, si accerta la causa di scioglimento, di cui all’articolo 2484 c.c.; in un secondo momento, sono gli amministratori a convocare la assemblea e la società a nominare il liquidatore o i liquidatori. In questo modo, la seconda fase lascia un margine di autonomia negoziale, alla società; se vi è omissione della convocazione da parte degli amministratori (2487 c.c.) o comunque mancata nomina del liquidatore, interviene un secondo momento tutorio del Tribunale, con la nomina del liquidatore da parte del Tribunale. Tuttavia, quando appare probabile che la seconda fase richieda a sua volta un intervento tutorio del Tribunale, per la impossibilità alla nomina di un liquidatore, allora ben è possibile operare con unico provvedimento, in relazione ad entrambe le fasi. Infatti, sarebbe contrario a principi di ragionevole durata del processo – oltre che nocivo per il tessuto economico – attendere la probabile mancata nomina del liquidatore, instaurandosi un nuovo procedimento.

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16/02/2026
Data sentenza: 07/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RVG – 8173 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 24 Maggio 2022
Illegittima prosecuzione della gestione aziendale
L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di...

L’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, non ha carattere né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.

Vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali, siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società.

In applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.

La mancata convocazione dell’assemblea dei soci e la mancata predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio sono sintomatici dell’intenzione di occultare la riferita perdita di esercizio e dell’illegittima prosecuzione della gestione aziendale.

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01/02/2023
Data sentenza: 24/05/2022
Registro : RG – 1681 –  2016
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2015
Evidenza
Impugnazione di delibera assembleare recante approvazione contestuale di più bilanci d’esercizio
Nel caso in cui l’assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d’esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto...

Nel caso in cui l'assemblea dei soci deliberi la contestuale approvazione di due bilanci d'esercizio, ciascuna delibera può essere oggetto di autonoma impugnazione, non ostando in tal senso il disposto dell'art. 2434-bis c.c. secondo cui la delibera (altro…)

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03/02/2016
Data sentenza: 23/09/2015
Registro : RG – 5539 –  2013
Tribunale di Bologna, 17 Dicembre 2013
Impossibilità di funzionamento dell’assemblea e condizioni per la nomina di un liquidatore giudiziale di s.r.l.
In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, non sussistono le condizioni...

In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, non sussistono le condizioni di legge per procedere alla nomina per la società di un liquidatore giudiziale. (altro…)

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07/03/2015
Data sentenza: 17/12/2013
Registro : RG – 3792 –  2013
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