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Sentenze con tag: marchio descrittivo

Tribunale di Milano, 2 Giugno 2026, n. 418/2023
Neologismi come marchi. Il caso “Scaldotto”.
L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d’impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o...

L’art. 13 c.p.i. si oppone alla registrabilità come marchio d'impresa dei segni costituiti “esclusivamente” dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. La preoccupazione del legislatore è quella di evitare la possibilità che possa crearsi un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegati o collegabili al tipo merceologico e che devono, invece, rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio di fabbricazione. Tale divieto riguarda dunque i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto.

La creazione di un neologismo derivante dalla declinazione di un termine originario comune in una parola che nel suo complesso non esiste nel linguaggio corrente è suscettibile di sufficiente originalità per essere registrato come marchio. [nella specie è stata ritenuta valida la registrazione del segno "scaldotto"].

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07/08/2025
Data sentenza: 02/06/2026
Numero: 418/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 58916 –  2019
Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2021
Giurisdizione del giudice italiano in caso di vendite online e carenza di capacità distintiva
Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso...

Deve ritenersi operare sul territorio italiano una società che abbia il sito internet con dominio “.it” e abbia lo stesso integralmente pubblicato in lingua italiana, e permetta al consumatore di ordinare i prodotti direttamente dall’Italia, con consegna sul medesimo territorio, dovendo quindi così concludersi che l'offerta di prodotti tramite tale sito internet sia rivolto, in via principale, agli utenti italiani.

Deve essere escluso dalla registrazione ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1001/2017 un segno denominativo, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, restando indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

Un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, senza pregiudizio di altri eventuali motivi che possano giustificare l’assenza di carattere distintivo: ne consegue che deve essere accolta la domanda di nullità del marchio europeo denominativo “BIOLINDO” per assenza di capacità distintiva del segno, relativamente ai prodotti contenuti nella classe 3 della classificazione di Nizza (Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici), in quanto univocamente composto da indicazioni che descrivono specifiche caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’art. 7 lett. b) e c) del Regolamento UE n. 1001/2017.

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03/06/2023
Data sentenza: 01/02/2021
Registro : RG – 50815 –  2017
Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2014
Proteggibilità di elementi descrittivi in un marchio
L’inserimento di segni descrittivi in un marchio registrato

L’inserimento di segni descrittivi in un marchio registrato (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 01/12/2014
Registro : RG – 8657 –  2013
Tribunale di Milano, 17 Settembre 2014
Classe di registrazione del marchio ed estendibilità (o meno) della tutela ai servizi non affini
L’ambito di tutela del marchio registrati può essere esteso anche ai servizi non affini, qualora si tratti di un marchio...

L’ambito di tutela del marchio registrati può essere esteso anche ai servizi non affini, qualora si tratti di un marchio rinomato.

La registrazione di marchi formati da un segno simile a una indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea (altro…)

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19/02/2017
Data sentenza: 17/09/2014
Registro : RG – 5960 –  2011
Tribunale di Milano, 8 Maggio 2014
Violazione del diritto di immagine
L’abusiva e non autorizzata pubblicazione dell’immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l’interessato...

L'abusiva e non autorizzata pubblicazione dell'immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando il venir meno per l'interessato della possibilità di offrire l'uso del proprio ritratto per pubblicità di prodotti o servizi analoghi. In mancanza di dimostrazione di una specifica voce di danno patrimoniale, (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 08/05/2014
Registro : RG – 46110 –  2010
Tribunale di Torino, 28 Febbraio 2014
Evidenza
Contraffazione di marchio e “confondibilità inversa”
Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20...

Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 28/02/2014
Registro : RG – 26521 –  2012
Tribunale di Milano, 11 Febbraio 2015
Evidenza
Parole straniere, marchi descrittivi e imperativo di disponibilità
Per l’esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata, è implicito nel sistema di protezione dei segni distintivi un “imperativo di...

Per l’esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata, è implicito nel sistema di protezione dei segni distintivi un “imperativo di disponibilità” che impone che taluni segni possano essere (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 11/02/2015
Registro : RG – 54836 –  2012
Tribunale di Torino, 9 Agosto 2013
Marchio debole e marchio forte e intensità della tutela
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall’art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la...

La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 09/08/2013
Registro : RG – 21200 –  2013
Tribunale di Milano, 29 Marzo 2016
Evidenza
Imperativo di disponibilità di segni descrittivi e/o funzionali e presupposti di tutela contro la concorrenza sleale confusoria
Il divieto di registrabilità di alcuni segni previsto dall’art. 13 CPI riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o...

Il divieto di registrabilità di alcuni segni previsto dall'art. 13 CPI riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i "segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore" del prodotto o servizio stesso, riferendosi (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 29/03/2016
Registro : RG – 88710 –  2013
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