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Sentenze con tag: modello di utilità

Corte d’appello di Torino, 2 Aprile 2025, n. 118/2025
Valutazione di convertibilità in modello di utilità del brevetto oggetto di limitazione
Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia...

Può esser brevettata come modello di utilità una forma nuova di un prodotto esistente che gli conferisca una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, non una nuova soluzione, in rapporto allo stato dell’arte esistente all’epoca, offerta al problema tecnico che si intende risolvere (pur se priva di originalità). Ciò posto, per poter ritenere brevettabile, tramite il rinvio di cui all’art. 86 co. 1 c.p.i., come modello di utilità un oggetto d’uso, non è sufficiente che l’oggetto presenti un livello di innovazione che va oltre le soluzioni esistenti (tale è il requisito della novità) ma occorre altresì (ed è il requisito dell’attività inventiva) che il superamento dello stato della tecnica avvenga con uno sforzo inventivo non rinvenibile nelle comuni competenze del tecnico di settore.

La limitazione di un brevetto esprime la volontà del titolare di circoscrivere o ridefinire l’ambito di protezione della privativa registrata: l’intento pratico perseguito attraverso un’istanza di limitazione brevettuale è di contenerne entro un ambito più ristretto l’oggetto della protezione, rinunciando alla tutela più estesa che derivava dalla prima descrizione dell’oggetto brevettato. Ciò significa che per effetto della domanda di limitazione, alcune delle rivendicazioni o parti delle rivendicazioni originarie vengono definitivamente escluse dalla protezione e non possono più essere recuperate o riportate in vita. Ove sia realizzata una limitazione brevettuale, la valutazione di convertibilità del brevetto in modello di utilità deve essere condotta sul brevetto risultante dalla limitazione. Diversamente (valutando la convertibilità in modello di utilità dal brevetto originario) si revocherebbe, attraverso l’istituto della conversione, la limitazione del brevetto, facendone rivivere la forma originaria con un’indebita estensione retroattiva della sua portata e così violando l’affidamento riposto medio tempore dai terzi e con pregiudizio dell’interesse della collettività al libero utilizzo di oggetti e modelli su cui il titolare aveva ormai rinunciato ai diritti di privativa. Posto che il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità ex art. 76 co. 3 c.p.i., l’operazione di ricostruzione della volontà ipotetica dell’interessato ­­deve riferirsi alla volontà espressa dal titolare con la domanda di limitazione, giacché con tale domanda il titolare del brevetto manifesta in modo chiaro ed inequivoco la sua volontà di rinunciare preventivamente a parte della protezione brevettuale. L’effetto retroattivo della limitazione brevettuale, analogamente a quanto previsto dagli artt. 68 co.1 e 69 co. 2 CBE, vale a sanare le eventuali violazioni della privativa commesse nel periodo precedente per le rivendicazioni rinunciate od emendate, oltre che realizzare un effetto deflattivo sul contenzioso dato che le limitazioni possono riguardare proprio le rivendicazioni a rischio di nullità; ma non può essere invocato per scopi estranei alla sua funzione per estendere retroattivamente l’ambito di tutela al testo originario delle rivendicazioni, anche solo nell’ambito di un’operazione di conversione ex art. 76 co. 3 c.p.i.

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17/02/2026
Data sentenza: 02/04/2025
Numero: 118/2025
Carica: Presidente
Giudice: Emanuela Germano Cortese
Relatore: Corrado Croci
Registro : RG – 182 –  2023
Tribunale di Bologna, 13 Marzo 2026, n. 2071/2025
Modello di utilità: responsabilità precontrattuale e esclusione della contraffazione per equivalenti
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un...

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; ove manchi la concreta trattazione degli elementi essenziali e non risulti alcuna intesa, anche solo sommaria, deve escludersi l’affidamento e la domanda risarcitoria va respinta.

In tema di modello di utilità, l’accertamento della contraffazione per equivalenti presuppone che il trovato contestato riproduca il medesimo concetto innovativo e consegua una sostanziale “pari utilità” rispetto alla soluzione rivendicata; non sussiste equivalenza quando la diversa conformazione realizza un meccanismo funzionale e operativo distinto, con modalità di utilizzo che comportano risultati pratici non sovrapponibili.

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14/02/2026
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 2071/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maurizio Atzori
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 4159 –  2020
Tribunale di Bologna, 21 Marzo 2022
Accertamento della contraffazione limitatamente al periodo anteriore alla scadenza del brevetto per modello di utilità e risarcimento del danno
Ai fini dell’accertamento della validità del brevetto, l’oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni. Tali...

Ai fini dell’accertamento della validità del brevetto, l’oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni. Tali dichiarazioni devono essere intese in senso oggettivo, e cioè nel senso che ad esse può attingere un tecnico medio del settore in relazione all’invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l’inventore voleva proteggere. [Nel caso di specie, è corretto presumere che un tecnico, interpretando l’espressione “pannello autoportante di copertura”, intenda una struttura conforme alle normative in materia di coperture, perché la possibilità di applicazione industriale di un oggetto destinato alla copertura, che manchi dei requisiti che la legge richiede per le strutture di copertura, è sostanzialmente nulla e del pari inconsistente è l’interesse a proteggere tal genere di oggetto.]

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14/04/2023
Data sentenza: 21/03/2022
Registro : RG – 14555 –  2017
Tribunale di Bologna, 18 Gennaio 2021
Brevetto per invenzione o per modello industriale: tutele. Fra contraffazione (per interferenza) per equivalenti e concorrenza sleale
Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione...

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l'analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

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28/09/2022
Data sentenza: 18/01/2021
Registro : RG – 19549 –  2015
Tribunale di Milano, 2 Aprile 2020
Brevetto di invenzione: svolgimento della CTU in fase cautelare e in fase di merito
Le diverse conclusioni cui il CTU sia pervenuto nella sua seconda relazione non conferiscono alla prima relazione depositata nella fase...

Le diverse conclusioni cui il CTU sia pervenuto nella sua seconda relazione non conferiscono alla prima relazione depositata nella fase di descrizione alcuna caratteristica di pretesa “erroneità” ove la più compiuta analisi svolta successivamente sia stata resa possibile solo qualora la parte abbia integrato la propria precedente (insufficiente e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio specificamente definito dal comma 1 dell’art. 121 c.p.i. che – tra l’altro – impedisce al CTU di svolgere accertamenti e valutazioni su documenti diversi da quelli prodotti dalla parte che allega la nullità del titolo.

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06/03/2022
Data sentenza: 02/04/2020
Registro : RG – 45861 –  2015
Tribunale di Milano, 28 Settembre 2020
Invenzione di servizio e invenzioni d’azienda
L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale...

L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’invenzione d’azienda ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nella anzidetta ipotesi, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio. Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva (in termini, Tribunale di Milano, 10429/2015).

Nel distinguere tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda occorre innanzitutto verificare, in un'ottica ex ante (cfr. Cass. 6367/2011), se la prestazione richiesta al dipendente consista o meno nel perseguimento di un risultato inventivo, vale a dire se l'attività inventiva sia prevista come oggetto del rapporto. Ciò nel solco di consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo il cui insegnamento il discrimine concreto tra le due fattispecie "sta proprio nel fatto che oggetto del contratto sia l'attività inventiva, cioè il particolare impegno per raggiungere un risultato prefigurato dalle parti, dotato dei requisiti della brevettabilità stabiliti dalla legge, e che, a tale scopo sia prevista una retribuzione" (Cass. 6367/2011, con richiamo espresso di precedenti conformi).

In caso di contestazione del computo dell'equo premio dovuto al dipendente l'asserita riconducibilità dell'invenzione ad un team postula l'assolvimento da parte della convenuta ad un rigoroso onere di allegazione e prova delle modalità operative e dei compiti del gruppo di ricerca e della realizzazione da parte di soggetti diversi dall'attore di una attività qualitativamente idonea a consentire di qualificarli come coautori dell'invenzione.

In difetto di un'intesa tra le parti la determinazione del premio è rimessa ad un collegio di arbitratori, in conformità al disposto dell'art. 64 IV e V comma c.p.i.

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16/10/2021
Data sentenza: 28/09/2020
Registro : RG – 25907 –  2018
Tribunale di Milano, 27 Marzo 2017
Carenza di legittimazione ad agire del presunto licenziatario esclusivo e del periculum in mora in un procedimento cautelare
Deve escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire quando la società ricorrente non abbia fornito la prova, nonostante la contestazione,...

Deve escludersi la sussistenza della legittimazione ad agire quando la società ricorrente non abbia fornito la prova, nonostante la contestazione, della titolarità del diritto azionato e neppure della sussistenza del potere di promuovere l’azione cautelare inibitoria. Una volta che tale potere sia contestato dalla parte costituita, infatti, incombe su (altro…)

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02/05/2017
Data sentenza: 27/03/2017
Registro : RG – 4170 –  2017
Tribunale di Milano, 17 Marzo 2017
La richiesta di limitazione del brevetto ai sensi dell’art. 79 c.p.i. equivale all’ammissione della sua nullità parziale
Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione...

Nel caso in cui il titolare del brevetto, ai sensi dell’art. 79, terzo comma c.p.i., sottoponga al giudice una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, la sentenza che (altro…)

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25/04/2017
Data sentenza: 17/03/2017
Registro : RG – 49589 –  2013
Tribunale di Milano, 17 Settembre 2014
Novità e altezza inventiva del modello di utilità
Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati,...

Per avere accesso alla tutela brevettuale, i modelli di utilità devono possedere i requisiti di novità ed altezza inventiva, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 46 e 48 C.P.I. per le invenzioni e applicabili anche ai modelli di utilità, in forza dell'espresso rinvio operato dall'art. 86 C.P.I.

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19/02/2017
Data sentenza: 17/09/2014
Registro : RG – 41570 –  2010
Tribunale di Milano, 30 Aprile 2014
Brevetto per modello di utilità
Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga...

Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 30/04/2014
Registro : RG – 56619 –  2008
Tribunale di Torino, 28 Marzo 2014
Modello di utilità e nullità rilevabile d’ufficio
E’ preclusa al giudice la possibilità di sollevare d’ufficio ragioni di nullità di un titolo di proprietà industriale per motivi...

E’ preclusa al giudice la possibilità di sollevare d’ufficio ragioni di nullità di un titolo di proprietà industriale per motivi diversi e ulteriori da quelli che la parte interessata ha selezionato, in tal modo implicitamente riconoscendo la validità del titolo di proprietà industriale per i profili non contestati. Tale regola (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 28/03/2014
Registro : RG – 18336 –  2011
Tribunale di Milano, 29 Aprile 2015
Evidenza
Risarcimento del danno per illecito industriale: retroversione degli utili e criterio dello royalties presunte
L’art.125, III comma, c.p.i. introduce una forma di conseguenza economica dell’illecito, limitata al campo della proprietà industriale, per cui il...

L'art.125, III comma, c.p.i. introduce una forma di conseguenza economica dell'illecito, limitata al campo della proprietà industriale, per cui il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 29/04/2015
Registro : RG – 28880 –  2008
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