E' abusiva la delibera di soppressione del diritto di prelazione, là dove sia assunta dalla maggioranza quando sono presenti (o di imminente verificazione) i presupposti per l’esercizio, da parte del socio di minoranza, del diritto consacrato nella norma statutaria, la quale viene dunque eliminata allo scopo di evitare che il socio eserciti il diritto ivi previsto. L’eliminazione dallo statuto del diritto di prelazione è possibile in tanto in quanto essa non elimini anche nel contempo il diritto di prelazione esercitabile dal socio al momento della deliberazione o in un momento subito successivo.
Il contratto sociale è contratto associativo che, prevedendo l'esercizio in comune tra i soci di un'attività economica a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), impone ai medesimi particolari doveri di collaborazione al fine di raggiungimento dello scopo stesso; doveri che derivano dall'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti (artt. 1175, 1375 c.c.), valido anche con riferimento alle deliberazioni assembleari quali atti esecutivi del contratto sociale.
L'abuso esiste non solo in caso di atti emulativi, ma in ogni caso in cui il socio di maggioranza strumentalizza la società o il suo ordinamento per recare un danno ingiustificato al socio di minoranza, senza che sia necessario che il socio di maggioranza abbia altresì conseguito un particolare, individualistico e parimenti ingiustificato vantaggio.
Sono suscettibili di sospensione ai sensi dell'art. 2378 comma 3 c.c., tutte le deliberazioni assembleari i cui effetti non siano esauriti al momento dell'adozione della sospensiva, tra cui rientra la delibera di eliminazione del diritto di prelazione la quale ha l'effetto di rendere incondizionatamente efficaci verso la società le vendite di partecipazioni che sono state effettuate dopo la sua eliminazione. Viceversa, la sospensione degli effetti della delibera di eliminazione del diritto di prelazione, ripristinando ex tunc il vigore della previsione statutaria, rende quelle cessioni inefficaci nei confronti della società.
In assenza di vincoli statutari in ordine al nominativo e/o ai meccanismi di voto dell'amministratore/degli amministratori da eleggere e sulla composizione dell'organo amministrativo, eventuali accordi sui meccanismi di nomina non possono essere che intesi come "patti parasociali" (altro…)
In materia di recesso nelle s.p.a., ove gli amministratori non ottemperino all’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni, si verifica una situazione di conflitto obiettivo tra l’interesse del socio ad esercitare il diritto di recesso e il comportamento inerte serbato dagli amministratori che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (altro…)
La delibera dell'assemblea straordinaria che modifichi i quorum assembleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, lett. g) c.c., in quanto attiene alla formazione della maggioranza e incide solo indirettamente sul diritto di voto e partecipazione. (altro…)
La scrittura privata nella quale viene manifestata la volontà di attribuire ad un soggetto la qualità di socio accomandatario è valida e vincolante per i soci, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, perché ha influenza solo nei confronti dei terzi. (altro…)