Il rinvio operato dallo statuto di s.r.l. a una norma del codice civile, senza ulteriore precisazione [in materia di quorum deliberativi dell’assemblea straordinaria], va inteso, in difetto di una diversa volontà esplicitata, come rinvio alla disciplina codicistica nella formulazione per il tempo vigente, comprese le modifiche medio tempore intervenute, perché esprime la volontà dei soci di regolare i rapporti sociali secondo le norme dispositive del codice civile; la norma abrogata richiamata dallo statuto resta perciò priva di effetti e trovano applicazione i quorum degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. La conclusione è confermata dall’art. 223-bis disp. att. c.c., che imponeva alle società iscritte nel registro delle imprese al 1° gennaio 2004 di uniformare atto costitutivo e statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Quando il notaio non richiede l’iscrizione della delibera di modifica statutaria e gli amministratori ricorrono al tribunale ai sensi dell’art. 2436, comma 4, c.c., il tribunale accerta ex novo la sussistenza delle condizioni di legge per l’iscrivibilità, negli stessi termini e con gli stessi limiti del controllo notarile; l’iscrizione delle delibere meramente annullabili, come quella adottata in violazione del quorum deliberativo, va pertanto ordinata.
Il controllo del notaio sulla delibera di modifica dello statuto ai sensi dell’art. 2436 c.c. è un controllo di legalità formale e sostanziale, esteso alla conformità alla legge del procedimento formativo della volontà sociale ed estraneo al merito; in base agli artt. 27 e 28 della legge notarile al notaio è vietato ricevere soltanto gli atti affetti da nullità assoluta, mentre gli atti annullabili devono essere ricevuti.
Possono essere modificazioni della clausola dell'oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l'insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.
È legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell’art. 2473 bis c.c. Pertanto, qualora la clausola rispetti i requisiti di sufficiente specificità e sia sorretta da giusta causa, la stessa può essere introdotta “durante societate” anche a maggioranza.
Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci (altro…)