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Sentenze con tag: modifica oggetto sociale

Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2018
Evidenza
La modifica di fatto dell’oggetto sociale e la mancata corresponsione degli utili dovuti rendono l’amministratore gravemente responsabile
Il contratto di cessione d’azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo...

Il contratto di cessione d'azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo irreversibile, con conseguente modifica di fatto dell'oggetto sociale non correttamente formalizzata da una decisione sorretta dal consenso unanime di tutti i soci, deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo, comune ad entrambe le parti. Dalla declaratoria di nullità (altro…)

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09/02/2020
Data sentenza: 09/10/2018
Registro : RG – 13356 –  2015
Tribunale di Torino, 7 Marzo 2017, n. 3473/2017
legittimazione passiva di società incorporante; mutamento dell’oggetto sociale di società operativa in holding pura e diritto di recesso nella s.r.l.
In base al disposto dell’art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l’estinzione della società incorporata, né la fusione...

In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.

Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.

Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.

Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.

Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.

L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.

 

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22/08/2017
Data sentenza: 07/03/2017
Numero: 3473/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Rizzi
Relatore: Enrico Astuni
Registro : RG – 27431 –  2014
Tribunale di Milano, 22 Dicembre 2015
Evidenza
Invalidità e sospensione cautelare della delibera assembleare assunta con voto determinante del falsus procurator
È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente...

È annullabile la delibera adottata con il voto determinante espresso da un soggetto agente in forza di una procura invalidamente rilasciata (conf. Cass. n.1624/2015).

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11/04/2016
Data sentenza: 22/12/2015
Registro : RG – 71103 –  2015
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