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Sentenze con tag: non contestazione

Tribunale di Catania, 27 Marzo 2019
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al...

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

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03/09/2022
Data sentenza: 27/03/2019
Registro : RG – 12286 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Luglio 2016
Data sentenza: 05/07/2016
Registro : RG – 53347 –  2010
Tribunale di Milano, 31 Dicembre 2014
Mancata contestazione delle difese proposte dalla parte convenuta
La mancata contestazione da parte dell’attrice rispetto alle difese proposte in sede processuale dalla parte convenuta a seguito della rinuncia...

La mancata contestazione da parte dell'attrice rispetto alle difese proposte in sede processuale dalla parte convenuta a seguito della rinuncia al mandato dei relativi procuratori implica, per tutti i fatti dedotti da parte convenuta, il prodursi degli effetti del principio della non contestazione ex art. 115 c.p.c.

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22/06/2015
Data sentenza: 31/12/2014
Registro : RG – 25605 –  2013
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