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Sentenze con tag: oggetto mediato e immediato

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2026, n. 1199/2025
Cessione di quote: oggetto immediato del contratto e garanzie relative al patrimonio sociale
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Qualora alla cessione delle partecipazioni sociali siano collegati dei patti autonomi di garanzia, aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale (c.d. business warranties), questi patti non attengono all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, riconducibile alla quota del patrimonio sociale che essa rappresenta, e costituiscono un’autonoma regolamentazione di garanzia, sicché, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c..

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01/11/2025
Data sentenza: 13/03/2026
Numero: 1199/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 14896 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 3 Ottobre 2023
Oggetto immediato e mediato del negozio di cessione di partecipazioni
Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate,...

Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, e un oggetto mediato, costituito invece dal patrimonio sociale. Le quote delle società di capitali costituiscono, infatti, beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Ne consegue che i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.

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03/02/2024
Data sentenza: 03/10/2023
Registro : RG – 2539 –  2020
Tribunale di Milano, 16 Giugno 2023
Oggetto mediato e immediato del contratto di cessione di partecipazioni
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale...

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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03/11/2023
Data sentenza: 16/06/2023
Registro : RG – 33654 –  2018
Tribunale di Firenze, 13 Febbraio 2023
Cessione di partecipazioni sociali e business warranties
La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto...

La cessione di azioni o quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; invero la partecipazione societaria non esprime una contitolarità nella proprietà dei beni sociali o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali, ma si estrinseca nello status di socio, ed è la quota sociale che costituisce oggetto della cessione; da ciò deriva, in linea di massima, che una diversa consistenza dei beni e dei crediti della società non incide sull’oggetto del trasferimento, costituito dalle azioni o quote, ma riguarda soltanto il valore economico di quest’ultime. Tuttavia, le maggiori passività pregresse o le minori attività scoperte dall’acquirente dopo il perfezionamento del contratto di cessione diventano rilevanti anche nell’ambito del sinallagma contrattuale laddove il cedente abbia espressamente assunto una garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.

Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale.

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

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17/05/2023
Data sentenza: 13/02/2023
Registro : RG – 11426 –  2018
Tribunale di Milano, 4 Agosto 2014
Azione di annullamento di compravendita di quote societarie
La cessione delle quote di una società di capitali ha come oggetto la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato...

La cessione delle quote di una società di capitali ha come oggetto la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota del patrimonio; pertanto un errore (altro…)

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12/09/2014
Data sentenza: 04/08/2014
Registro : RG – 41903 –  2010
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