L’art. 120-bis, comma 4, CCII, là dove dispone che dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa, non deroga al principio generale per cui la nomina del nuovo amministratore, in caso di revoca e contestuale sostituzione dell’organo amministrativo, è immediatamente efficace, perché all’iscrizione nel registro delle imprese è legata soltanto la sua opponibilità ai terzi. La norma, infatti, non introduce una condizione sospensiva di efficacia della delibera, ma si limita a sancirne l’inefficacia ex tunc nel caso in cui, all’esito del procedimento di omologazione, la revoca risulti priva di giusta causa. Ne consegue che il nuovo amministratore [nominato in sostituzione di quello revocato, che aveva deliberato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi] è legittimato a proporre, quale organo che rappresenta la società, il ricorso per l’omologazione della delibera di revoca, ancorché la revoca e la nuova nomina non siano ancora iscritte nel registro delle imprese.
Nel procedimento di omologazione della delibera di revoca e contestuale sostituzione dell’amministratore ai sensi dell’art. 120-bis, comma 4, CCII non sussiste un conflitto immanente di interessi che imponga la nomina di un curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c., perché il principio affermato per i giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari si applica anche ai procedimenti di omologazione delle delibere adottate in pendenza di una procedura di ristrutturazione del debito.
La colpevole inerzia dell’amministratore nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea il progetto di bilancio [già redatto da circa un anno, a termine statutario ormai scaduto], specie in una situazione di grave crisi della società, integra di per sé giusta causa di revoca ai fini dell’omologazione prevista dall’art. 120-bis, comma 4, CCII.
La vendita di prodotti recanti certificazioni di omologazione illegittimi comporta concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche; è sufficiente ad integrare la predetta fattispecie illecita quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.
La condotta dell'impresa che genera nella propria clientela la falsa rappresentazione di comprare un prodotto "omologato", in piena regola ed idoneo allo scopo per cui è acquistato, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. A nulla rileva in termini di giustificazione di tale condotta il fatto che la certificazione di qualità indebitamente rivendicata non ha valore legale, avendone comunque uno commerciale, in quanto diretta ad attestare la particolare sicurezza e idoneità del prodotto, nè che i prodotti falsamente certificati soddisfino eventualmente, di fatto, gli standard tecnici richiesti per il rilascio della medesima certificazione.