La clausola c.d. put&call è una clausola complessa, in parte riconducibile al patto di opzione, che è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall’accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Colui che concede tale facoltà alla controparte resta vincolato alla promessa fatta e non può sottrarsi alle conseguenze di tale promessa. Ciò in quanto il patto di opzione è, già di per sé, un contratto attuale e perfetto, seppur propedeutico alla conclusione del contratto finale, ove segua la accettazione del promissario o favorito. Si tratta quindi di un contratto con obbligazione di una sola parte e, in ciò, si distingue dalla mera proposta irrevocabile, che ha invece natura unilaterale. Il patto di opzione, dunque, riconosce all’opzionario un diritto potestativo, che si esercita mediante l’eventuale atto unilaterale di accettazione, a fronte del quale la parte vincolata alla dichiarazione è titolare di una situazione di mera soggezione, non essendo di norma tenuta al compimento di alcuna attività, neanche collaborativa, affinché il contratto possa concludersi. Pertanto, la dichiarazione contenuta nel patto di opzione può considerarsi vincolante solo qualora contenga tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per l’effetto dell’adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni. Tuttavia, sotto tale aspetto, l’opzione si distingue dal contratto preliminare, in quanto nella prima ipotesi le parti sono legate da un rapporto tra diritto potestativo e soggezione, mentre nel secondo le parti sono legate da un rapporto tra credito ed obbligo di concludere un futuro contratto. Sicché, la presenza degli elementi essenziali nel preliminare è valutata in modo meno rigoroso, potendo costituire oggetto di successiva integrazione, mentre il rimedio dell’art. 2932 c.c. è escluso per l’opzione. Quest’ultima, infatti, si distingue anche dal preliminare unilaterale, in quanto nel caso di preliminare gli effetti del contratto definitivo si producono solo a seguito del successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, laddove nell’opzione per la conclusione del contratto finale è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata.
Ed invero, qualora il definitivo assetto (su base contrattuale) di interessi tra le parti non si formi immediatamente per mezzo di un unico atto, si distinguono tre diverse ipotesi, cui conseguono differenti conseguenze giuridiche: (a) patto di opzione, ossia il negozio bilaterale con cui si concorda la irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto, che sarà concluso con la semplice accettazione dell’altra parte (rispetto ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine; (b) contratto preparatorio in senso stretto (o puntuazione), con cui i contraenti si accordano su taluni punti del futuro contratto, di tal che in occasione della stipula (a cui le parti non sono obbligate, così come nei casi in cui sono intercorse semplici trattative) non sarà necessario un nuovo incontro di volontà sui punti già definiti; (c) contratto preliminare, diretto ad obbligare le parti (o una sola nel caso di preliminare unilaterale) a stipulare un futuro contratto.
È, pertanto, alla data di accettazione della proposta irrevocabile contenuta nel patto di opzione che è necessario far riferimento ai fini della conclusione del contratto e di tutte le conseguenze da esso derivanti. Una volta concluso il patto di opzione, il promittente non è tenuto ad alcuna specifica condotta positiva volta a consentire la conclusione del contratto finale, ma dovrà astenersi dal compimento di comportamenti volti ad inibire o aggravare la conclusione del contratto finale. Egli è, pertanto, vincolato ad un’obbligazione negativa, la cui violazione legittima la pretesa del risarcimento dei danni in favore del promissario. Di conseguenza, qualora l’opzione put contempli tutti gli elementi essenziali del regolamento negoziale, l’accettazione della controparte – esercitata nei termini e secondo le modalità pattuite – è sufficiente a determinare il perfezionamento del contratto traslativo, facendo sorgere in capo al promittente l’obbligo di pagamento del prezzo. Le contestazioni, quindi, potranno in concreto afferire alle modalità ed ai termini entro cui il diritto potestativo di accettazione è stato esercitato, mentre non potrà contestarsi il perfezionamento del contratto ed il conseguente effetto traslativo a fronte di una accettazione validamente e tempestivamente esercitata.
Il diritto di opzione si inserisce in una fattispecie a formazione progressiva della volontà contrattuale, inizialmente costituita da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta del promittente ed, in seguito, dalla eventuale accettazione del promissario, che, saldandosi immediatamente con la proposta irrevocabile precedente, perfeziona il negozio giuridico di trasferimento.
Nel contratto di affitto di azienda, in mancanza di una pattuizione specifica di un corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione del complesso aziendale, lo stesso è da considerarsi conferito a titolo gratuito, non essendo l’onerosità un requisito necessario previsto dall’art. 1331 c.c. Inoltre, la mancata previsione di un corrispettivo per l’opzione costituisce indice del fatto che le parti abbiano determinato l’ammontare del canone non già quale corrispettivo di utilizzazione dell’azienda ma quale corresponsione frazionata anticipata del prezzo per l’acquisto dell’azienda alla prevista scadenza.
L'opzione determina la nascita in capo all’opzionario di un diritto potestativo che se esercitato conclude automaticamente il contratto, mentre la posizione del concedente si concreta in una soggezione a mantenere ferma la sua proposta contrattuale, senza ricevere alcuna tutela giuridica che assicuri l’effettiva conclusione dell’affare oggetto della sua proposta. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’esercizio del diritto di opzione da parte dell’oblata determina automaticamente il trasferimento della proprietà dell’azienda in capo alla stessa.
L'affitto di azienda, a norma dell'art. 2559 c.c., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i beni organizzati e di tutti gli elementi unificati in senso funzionale, con riguardo alla loro destinazione, in ragione del comune fine della intrapresa attività imprenditoriale.
Nel caso di azzeramento del capitale per perdite e contestuale aumento dello stesso, non integra gli estremi della "simulazione assoluta" la dichiarazione di rinuncia da parte del socio del proprio diritto di opzione finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale alle pretese dei propri creditori personali, in quanto non pare ravvisabile alcuna discordanza tra la volontà espressa nella rinuncia e l’intento perseguito dal socio-debitore, (altro…)
L’impugnazione della delibera assembleare rappresenta l’unico mezzo idoneo a rimuovere gli effetti delle deliberazioni illegittime, sicché, ove tale rimedio non sia esperito, gli effetti prodotti dalla delibera devono ritenersi stabili e intangibili. Ne deriva che l'accertamento dell'illegittimità di un atto presupposto non può travolgere gli effetti di una successiva delibera non impugnata e, quindi, la relativa domanda deve essere rigettata per difetto di interesse ad agire (nella specie, il Tribunale ha rigettato per carenza di interesse ad agire la domanda di un socio volta a far accertare il corretto esercizio del proprio diritto di opzione e la conseguente illegittimità dell'aumento di capitale sottoscritto da terzi, ritenendo che l'accoglimento della domanda non avrebbe portato alcuna utilità all'attore, che aveva comunque perduto la propria partecipazione azionaria a seguito di una successiva operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sopravvenuta in corso di giudizio, approvata dall'assemblea dei soci senza la partecipazione dell'attore e senza che questi avesse impugnato la relativa delibera).
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra i due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante (altro…)
A seguito delle sanzioni emanate da Banca d'Italia nei confronti del precedente amministratore della società per gravi irregolarità nella gestione, poi confermate nel corso del giudizio amministrativo, il nuovo socio di controllo, che si sia impegnato a sottoscrivere un contratto di consulenza con quest'ultimo, non è tenuto ad adempiere a tale obbligo.
Nel caso di pattuizione di un diritto d'opzione mediante contratto a favore del terzo, la legittimazione esclusiva all'esercizio di tale diritto appartiene al terzo nominato, con necessaria esclusione invece di una parallela legittimazione dell'originario stipulante (Cass 8272/14).
Se è vero che la tutela cautelare può essere utilizzata anche con strumentale preordinazione ai processi di mero accertamento, essa tuttavia non può operare in senso sostitutivo, in via anticipatoria, della stessa pronuncia meramente dichiarativa indipendente da un’accessoria azione di condanna. Ne discende che, nell'ipotesi in cui (altro…)
Deve ritenersi ammissibile la tutela cautelare in relazione a diritti che possono scaturire da una pronuncia costitutiva (nella specie una pronuncia che disponga il trasferimento di un bene dal promittente venditore al promissario acquirente). Nell'eventualità in cui sia esercitata un'opzione put, da cui consegue la conclusione di un contratto preliminare di vendita delle partecipazioni sociali, il cedente, al fine di conservare la garanzia patrimoniale generica dell'acquirente, può quindi chiedere nei sui confronti il sequestro conservativo relativamente alle statuizioni di condanna che derivano da una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., purché ricorrano il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
L'accordo con cui è stata concessa l'opzione non può essere risolto né per "presupposizione", considerato che il risultato dell'attività di impresa è frutto e conseguenza della sinergia di svariati fattori, né per eccessiva onerosità sopravvenuta, tenuto conto che il rischio connaturato all'esercizio dell'attività imprenditoriale vale di per sé a rendere il patto di fissazione del prezzo minimo implicitamente aleatorio.
L'opzione put risponde ad una finalità diversa da quella vietata dall'art. 2265 c.c. (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la predeterminazione del prezzo minimo di uscita non escludesse la partecipazione alle perdite e fosse piuttosto riconducibile ad un interesse del compratore che al momento della concessione dell'opzione non disponeva di risorse adeguate per l'acquisizione dell'intero capitale sociale).