L’art. 2423 c.c. stabilisce il principio fondamentale (valido per tutte le società di capitali) in forza del quale la redazione del progetto di bilancio è atto tipico dell’organo amministrativo. Da tale regola discende che, quando l’organo sia collegiale, detto progetto debba essere discusso e approvato da tale organo, nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto. Da ciò deriva che la mancata riferibilità del progetto di bilancio all’organo amministrativo integra una violazione nell’iter procedimentale di approvazione del bilancio di esercizio, che l'amministratore - il cui diritto a discutere e votare l’approvazione della bozza di bilancio di esercizio è stato ingiustificatamente pretermesso - è certamente portatore della legittimazione e dell’interesse a far valere.
In ipotesi di discussione in ordine a un argomento non indicato nell’ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa ai lavori dell’organo collegiale ha l’onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato su quello specifico argomento (proprio in ragione della omessa indicazione nell’ordine del giorno) in modo tale da richiedere all’assemblea di soprassedere alla relativa discussione. (altro…)