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Sentenze con tag: periculum in mora

Tribunale di Venezia, 15 Gennaio 2026
Presupposto del periculum in mora in caso di contraffazione di marchio
Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i....

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e dell’art. 700 c.p.i. il pericolo di prosecuzione e/o aggravamento e/o reiterazione dell’illecito e l’irreparabilità delle sue conseguenze. Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato. Quest’ultimo, invero, è un danno che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato e della capacità distintiva del marchio – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

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08/01/2026
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 3923 –  2024
Tribunale di Venezia, 15 Gennaio 2026
Esclusione del socio-amministratore di s.r.l.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe...

La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.

La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.

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30/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 6975 –  2025
Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2026
Patti parasociali: effetti dell’inadempimento e tutela cautelare
Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento...

Dall’efficacia obbligatoria del patto parasociale deriva, in caso di inadempimento, l’azionabilità della tutela condannatoria: risarcitoria per equivalente ovvero di adempimento in forma specifica. Una tutela, quest’ultima, che si ritiene anticipabile in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. quand’anche infungibile, non essendo necessaria una correlazione necessaria tra il provvedimento d’urgenza e l’esecuzione forzata. Coerentemente, è legittimo il ricorso ai provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. per ottenere – in adempimento a un patto parasociale – l’ordine del giudice diretto ad alcuni soci aderenti al patto di votare nell’assemblea della società in conformità agli obblighi assunti.

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20/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 42347 –  2024
Tribunale di Venezia, 15 Gennaio 2026, n. 1211/2025
Sul periculum in mora
Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a...

Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a garantire l’incasso di un credito già azionato in sede di merito e fondato sul rischio di depauperamento patrimoniale derivante da presunti atti distrattivi compiuti dal resistente, quando: sia decorso quasi un anno tra il compimento di tali atti e la proposizione della domanda cautelare; alcuni di essi siano stati realizzati prima della diffida di pagamento; il prezzo delle operazioni risulti in concreto congruo, dovendosi attribuire ai valori O.M.I. mera valenza indicativa e considerare, invece, l’andamento effettivo del mercato; la resistente appaia comunque adeguatamente patrimonializzata, avuto riguardo non solo al valore degli immobili di sua proprietà, ma anche alle altre voci dell'attivo iscritte a bilancio, quali le immobilizzazioni finanziarie e i crediti esigibili entro l’esercizio successivo.

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14/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Numero: 1211/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 6166 –  2024
Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2026
Descrizione giudiziale: una misura dalla doppia natura
Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del...

Ai fini della verifica della fondatezza di una domanda di descrizione giudiziale, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora vengono valutati in base a criteri diversi rispetto agli ordinari criteri di giudizio applicati in ambito cautelare, in considerazione del particolare diritto che si intende cautelare, cioè il diritto processuale alla prova.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto di privativa ed è sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al giudizio di merito, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile.

Nel caso di adozione del provvedimento inaudita altera parte, l’udienza successiva ha lo scopo di valutare, non solo la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente, ma anche il risultato della descrizione stessa, senza entrare nella valutazione della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale, dato il suo carattere funzionale.

L’esame degli esiti della misura e la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte, ha carattere formale e deve verificare la rilevanza e la formale pertinenza degli elementi probatori acquisiti a costituire la base per assolvere all’onere di provare la violazione di un diritto di proprietà industriale e non estendersi all’indagine del loro contenuto, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettiva sussistenza di una violazione.

Nel caso della descrizione, al fine di dimostrare il fumus boni non è possibile limitarsi ad un’apodittica allegazione della lesione del proprio diritto, ma è necessario fornire elementi concreti di potenziale riscontro della lesione stessa e, soprattutto, del pericolo di dispersione della prova.

Quanto al periculum, è sufficiente rilevare, che nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito potrebbe intervenire un mutamento irreversibile della situazione di fatto, dovuto alla possibile dispersione, manipolazione o alterazione del materiale raccolto, tale da compromettere l’esigenza di conservazione degli elementi di prova delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

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07/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 3670 –  2023
Tribunale di Venezia, 8 Marzo 2024
La differenza tra disponibilità transattiva e accordo tra le parti si riflette sul periculum in mora
In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio...

In relazione al periculum in mora, l’attualità delle condotte e le modalità di realizzazione delle stesse comportano necessariamente un pregiudizio in capo al titolare, pregiudizio di difficile integrale ristoro patrimoniale, ove si dovesse attendere l’esito del giudizio di merito, senza provvedere con urgenza, posto che la protrazione dell’illecito determinerebbe l’ingravescenza del danno, anche solo alla distintività del marchio azionato.

Se la disponibilità manifestata dalla parte resistente, in via transattiva, ad impegnarsi a cessare definitivamente la condotta, anche sottoponendosi volontariamente al pagamento di una penale, non si traduce in un accordo tra le parti e in una chiara convenzione sul punto, l’impegno non può ritenersi vincolante e quindi non si verifica la cessazione della materia del contendere.

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28/11/2025
Data sentenza: 08/03/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 821 –  2024
Tribunale di Cagliari, 15 Gennaio 2026
Sul periculum in mora nel sequestro giudiziario di quote di S.r.l.
Nell’ambito di una controversia concernente la proprietà delle quote di S.r.l., ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex art....

Nell'ambito di una controversia concernente la proprietà delle quote di S.r.l., ai fini della concessione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. delle stesse devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quest'ultimo deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo dell’opportunità, intesa come mera potenzialità del verificarsi di situazioni idonee a pregiudicare l’attuazione del diritto controverso e deve ritenersi sussistente qualora i soggetti che detengono la disponibilità dell’intero patrimonio sociale rivestano, al contempo, la qualità di amministratori. Tale circostanza, infatti, rende astrattamente possibile un nocumento importante alle ragioni della controparte, che, nella pendenza del giudizio, ben potrebbe vedere le proprie pretese lese da condotte distrattive del patrimonio sociale.

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15/11/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gaetano Savona
Registro : RG – 6477 –  2023
Tribunale di Milano, 12 Novembre 2024
Data sentenza: 12/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 33166 –  2024
Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2026
Danno da prosecuzione illecita e limiti del sequestro conservativo
Nel caso di contestazione della responsabilità dell’amministratore per prosecuzione dell’attività sociale in funzione non conservativa successivamente alla data in cui...

Nel caso di contestazione della responsabilità dell’amministratore per prosecuzione dell’attività sociale in funzione non conservativa successivamente alla data in cui è emersa la perdita del capitale sociale, la scorretta tenuta della contabilità non è in sé causa di danno risarcibile, essendo quest’ultimo individuabile nell’aggravamento del dissesto. In tema di sequestro conservativo a tutela del credito al risarcimento del c.d. danno da prosecuzione illecita dell’attività, l’esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la perdita del capitale sociale ed i costi riconnessi agli adempimenti necessari in fase di liquidazione esigono degli approfondimenti tecnici che risultano incompatibili con la natura cautelare del provvedimento.

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21/10/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 20311 –  2024
Tribunale di Firenze, 5 Ottobre 2024
Sequestro conservativo contro gli ex amministratori di società fallita
La ricorrenza del presupposto del periculum in mora può essere desunta, alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale...

La ricorrenza del presupposto del periculum in mora può essere desunta, alternativamente, sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere come probabili il compimento, al fine di sottrarsi all'adempimento, di atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio – ove per “depauperamento” deve intendersi tanto una deminutio patrimonii, quanto una modifica della consistenza del complesso patrimoniale facente capo al debitore sotto il profilo qualitativo – e la conseguente prevedibile infruttuosità dell’eventuale esecuzione ai suoi danni.

La mera entità del patrimonio, nel suo aspetto statico, è di per sé indicativa solo della estensione della garanzia generale, non del rischio di “perderla”: proprio la locuzione utilizzata dall’art. 671 c.p.c. sottolinea piuttosto l’aspetto dinamico costituito dalla concreta probabilità di una sua imminente diminuzione, volendo la norma evitare che essa si riduca. Nessuna norma può assicurare la capacità economica del debitore di adempiere alle sue obbligazioni, mentre è possibile evitare (ed è ciò a cui il sequestro conservativo mira) che la misura entro cui l’adempimento è concretamente possibile si assottigli ulteriormente. Il periculum di cui parla l’art. 671 c.p.c., dunque, non è che il debitore non sia in grado di pagare: è che la sua capacità di farlo – quella che egli ha – diminuisca, per atti volontari di dispersione (periculum soggettivo) oppure per caso fortuito o forza maggiore, o per atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (periculum oggettivo: ravvisabile, per esempio, laddove il patrimonio dello stesso debitore risulti già aggredito da altri creditori, o in procinto di esserlo). In aggiunta, una diversa interpretazione della norma, fondata esclusivamente sulla entità del patrimonio del debitore in relazione al suo debito, si tradurrebbe necessariamente nella sistematica adozione della misura conservativa nei confronti dei soggetti meno abbienti, con salvezza di tutti coloro con grandi disponibilità economiche: criterio non conforme né alla singola norma, né ai principi del nostro ordinamento.

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16/10/2025
Data sentenza: 05/10/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Linda Pattonelli
Registro : RG – 4178 –  2024
Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2026
Sequestro conservativo: sul presupposto del periculum in mora
Con riferimento al requisito del periculum in mora, la motivazione del provvedimento di sequestro conservativo può far riferimento a precisi,...

Con riferimento al requisito del periculum in mora, la motivazione del provvedimento di sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Pertanto, tale requisito può essere desunto anche dai soli elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, quando lo stesso lasci presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre compiere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.

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28/09/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Daniela Marconi
Registro : RG – 33151 –  2024
Tribunale di Milano, 12 Maggio 2024
Del sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri...

Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale c.d. generica (vale a dire quella apprestata ai propri creditori, ex art. 2740 co. 1° c.c., da tutti i beni presenti e futuri del debitore) concesso al creditore che abbia fondato timore di perderla (art. 671 c.p.c.), o quantomeno di vederla assottigliarsi per atti dispositivi del patrimonio che il debitore abbia posto in essere o stia per compiere: così consentendo al creditore vittorioso di astringere sino ad una determinata concorrenza uno o più cespiti del debitore con un vincolo di indisponibilità destinato a tramutarsi automaticamente in pignoramento una volta che il credito sia stato accertato con sentenza anche provvisoriamente esecutiva o atto equipollente. A tali fini, la consistenza del patrimonio – rectius, delle poste attive dello stesso - rispetto al credito è quindi di per sé indifferente, se la sua eventuale incapienza rispetto al credito garantito era preesistente al momento in cui lo stesso è sorto o divenuto esigibile e il patrimonio stesso non si sia da allora ulteriormente depauperato; mentre diviene il punto cruciale, quando si deduca che il patrimonio sia divenuto incapiente, o rischi di diventarlo, proprio a seguito degli atti dispositivi denunciati: ché - se nonostante essi il debitore dimostri che il proprio residuo patrimonio rimane comunque idoneo a coprire adeguatamente l’ammontare del debito e degli accessori, non sussiste ancora per definizione il timore di non essere garantiti che costituisce il presupposto del rimedio di cui all’art. 2905 c.c. L’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’ammontare complessivo dei debiti non basta a integrare gli estremi del “pericolo nel ritardo”, alla cui ricorrenza la legge subordina l’autorizzazione del sequestro conservativo; in materia di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il sequestro conservativo può essere autorizzato solo se vi è il “fondato timore” che il creditore, nel tempo occorrente per ottenere un titolo che lo legittimi ad aggredire in via esecutiva il patrimonio del debitore, perda la garanzia del proprio credito, per cui appare evidente che, rispetto alle obbligazioni, l’inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo solo se successiva al sorgere del credito, e che non possa pertanto aspirare alla misura cautelare contemplata dall’art. 671 c.p.c. il creditore che abbia avuto la possibilità di rendersi conto dell’inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto.

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28/09/2025
Data sentenza: 12/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 35182 –  2024
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