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Sentenze con tag: persona giuridica amministratrice

Tribunale di Milano, 11 Marzo 2026, n. 3545/2017
Legittimità della nomina della persona giuridica amministratrice di s.r.l. e responsabilità (concorrente) della persona fisica preposta per lo svolgimento dell’ufficio di amministrazione
È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona...

È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione e all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. In secondo luogo, l’art. 2361, co. 2, c.c. richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di società per azioni per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone, in cui potrà anche rivestire l’incarico di amministratore.

In s.r.l. non può più invocarsi, a seguito della riforma del 2003, l’obiezione della necessaria nomina degli amministratori da parte dell’assemblea, stante l’eventualità che la competenza a eleggere i membri degli organi sociali formi oggetto di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. o, ancora, che il procedimento di nomina abbia natura extra-assembleare (artt. 2475 e 2479 c.c.). A sostegno della tesi, vanno altresì segnalate le disposizioni sui gruppi europei di interesse economico (art. 5 D.lgs. n. 240/1991) e sulla società europea (art. 47 Reg. UE/2057/2001), norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo.

Ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica persona giuridica delle regole portate in tema di responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la persona fisica designata dalla persona giuridica e concretamente autrice degli atti gestori censurati in causa deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società amministrata e i creditori nei casi in cui dovesse ravvisarsi una violazione dei doveri gestori di legge. Deve, infatti, concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di g.e.i.e., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore». Pare, inoltre, innegabile che la persona fisica  preposta all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411, co. 2, c.c.

Una volta accertata una responsabilità esclusiva o concorrente della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratore, la circostanza che la gestione della società amministrata sia stata eterodiretta da un soggetto formalmente estraneo all’amministrazione - vuoi nell'ambito di un rapporto di dominazione tra socio unico e s.r.l., vuoi quale amministratore de facto – la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata, bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

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05/01/2022
Data sentenza: 11/03/2026
Numero: 3545/2017
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 33899 –  2014
Tribunale di Milano, 11 Marzo 2026, n. 2464/2012
Responsabilità da gruppo e persona giuridica amministratrice di fatto
Una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica...

Una società può assumere la carica di amministratore di un'altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un "rappresentante persona fisica" che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell'amministratore persona fisica, in solido con la società amministratice designante; c) siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata. Poichè queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.

La società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è legittimata ad esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Non sussiste alcun obbligo di preventiva escussione della società controllata a carico del socio che eserciti l'azione di responsabilità nei confronti della società controllante ai sensi dell'art. 2497 c.c.

In difetto di altre circostanze di fatto l'unico cliente della società non può essere qualificato come soggetto controllante ai sensi dell'art. 2359 n. 3 c.c.

Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell'esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell'antigiuridicità della condotta, cioè dell'esercizio di quell'attività che nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento, e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell'evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento

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24/05/2013
Data sentenza: 11/03/2026
Numero: 2464/2012
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 59294 –  2009
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